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Debito formativo: Medici, Infermieri e Professioni Sanitarie potranno spostare Ecm fino al giugno 2022.

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Novità per il debito formativo di Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche e Professioni Sanitarie. Potranno spostare crediti Ecm fino al giugno 2022.

Prorogati di sei mesi da Cogeaps i termini per recuperare i crediti Ecm e spostarli sui trienno 2014-2016 e 2017-2019. Lo comunica lo stesso Ente in una nota diffusa nei giorni scorsi.

Per cui Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche e Professioni Sanitarie avranno tempo fino al 30 giugno 2022 per mettersi in regola e non rischiare la sospensione dal proprio Ordine e quindi dal lavoro.

Quindi la scadenza non è più 31 dicembre 2021. Restano fermi eventuali limiti previsti da specifiche disposizioni normative vigenti. È quanto prevede la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua.

Il Cogeaps a tal proposito ha emanato e diffuso una apposita delibera specificando che “per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014- 2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio 2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019”.

E non è tutto: “per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.”

In conclusione Cogeaps ricorsa che “la segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario”.

Un po’ di respiro finalmente…

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