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Cosa possono fare gli Infermieri e le Professioni Sanitarie con il Decreto Bollette e la Libera Professione?

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Malgrado il fitto dibattito istituzionale indotto dai Decreti “Milleproroghe” e “Bollette/Energia”, ancora 700000 Professionisti Sanitari Italiani non sanno come fare per agevolarsi della misera deroga (8 ore/settimana) al principio di “fedeltà” valido per i dipendenti pubblici (medici esclusi). Perso il vincolo di esclusività, ma cosa in realtà possono fare Infermieri e Professioni Sanitarie con la Libera Professione extra-contrattuale?

Ieri il Ministro della Salute Orazio Schillaci in occasione della festa del 1° maggio ha riaffermato l’impegno a «valorizzare al meglio il nostro personale sanitario e sociosanitario» [1]; l’altra faccia della medaglia di tale affermazione è costituita dai risultati degli ambivalenti passaggi di edizione, dal d.l. 29/12/2022, n. 198 al d.l. 30/03/2023, n. 34, sulla «attenuazione dei vincoli di esclusività per il personale sanitario del comparto», in cui peraltro due elementi sembrano rincorrersi: una assenza di coerenza, linearità e soprattutto chiarezza normativa in una probabilmente inopportuna decretazione di urgenza ed un atteggiamento individualistico di alcuni sindacati; elementi che stanno forse invalidando le probabili sincere iniziali buone intenzioni del Governo e del Ministro, in una evoluzione che di fatto ci vede sempre fanalino di coda Europeo (è già trascorso esattamente un anno e mezzo dal passaggio referendario Svizzero per libera professione e aumento stipendi dei professionisti sanitari [2]).

Quanto agli aspetti tecnici dei passaggi normativi de quo, come già evidenziato da autorevoli fonti giornalistiche [3], entrambe gli articoli (Comma 8-ter; Art. 13) dei decreti risultano quasi illeggibili, non parlando mai esplicitamente di libera professione ma volendo solo “allentare” detti vincoli d’esclusività, per cui sarebbero quanto meno da riscrivere in forma unitaria, in ordine a garantirne una pragmatica applicabilità, unitamente ad una «certezza del diritto».

Nel merito del fitto dibattito indotto da entrambe i provvedimenti, alla prima presa posizione dell’Intersindacale della Dirigenza medica e sanitaria [4] si associa ora l’«allarme Fimmg» [5], ove si prenda solo in prestito l’ultimo rapporto Agenas – i cui riferiti dati non sono nemmeno aggiornati relativamente al rinnovo del CCNL Comparto Sanità 2019/2021 – per proporre proprie visioni di sistema, risolutive di questioni in vero pretestuose se non proprio inconsistenti. Tali sarebbero sia le conseguenze della ben nota pletora medica degli anni ’70 del secolo scorso, sia una dichiarata resistenza al cambiamento, che vede nell’esercizio libero professionale di tutte le professioni sanitarie uno spettro ovunque in Europa già esorcizzato.

La visione Fimmg altro non è che la ennesima colorita replica del canovaccio di dominanza medico forense tanto inutile, perché di fatto ricalca qualcosa già da tempo esistente e funzionante (libera professione in équipe), quanto doppiamente discriminante, perché rivolta solo agli infermieri e limitatamente ad «attività libero professionali in ambito di pubblico interesse, ovvero nell’ambito degli studi professionali della medicina generale»: praticamente un caso così particolare che forse potrebbe anche indignare, tanto contraffatte siano siffatte “aperture” , che in buona sostanza altro non fanno che paradossalmente insistere su ruoli di vera e propria ancillarietà, cui francamente più nessuno vuole sentir nemmeno parlare.

Quanto alla partita corsa agli emendamenti, pare opportuno richiamare l’attenzione su una delle reiterate precedenti, nitide affermazioni del ministro Schillaci, ovverosia della intenzione di intraprendere un percorso di riforma più organico, forse sulla spinta fornita da disegni di legge delle precedenti legislature sulla libera professione delle professioni sanitarie del comparto, che in ordine a rendere consapevolezza di una raggiunta maturità dei tempi (per cui non risultano necessari né il ricorso alla decretazione d’urgenza per una materia così complessa e innovativa né alcuna sperimentazione con vincoli temporalmente stretti), vale la pena riepilogare:

 XVI: n. 2146 del PdL a firma Minardo, Fallica, Garofalo e Palmieri; il n. 2355 dell’IdV a firma Di Pietro, Mura e Palagiano ed il n. 2529 PdL a firma Scandroglio, Patarino, Beccalossi, Biasotti, Carlucci e Gava

XVIII: l’ A.S. n. 1284, Sileri, l’A.S. n. 1616, Boldrini e l’A.C. n. 2287, De Filippo.

Dunque, analizzando alcuni emendamenti presentati al c.d. decreto bollette [6] e ricordando che bisognerebbe superare le provvisorietà correlate allo stato di emergenza che hanno generato il famoso art. 3-quater, allo stato non risulta ancora siano chiare le idee sui contenuti, che semplificando altro non dovrebbero essere che quelli di una liberalizzazione strutturale, indenne da cavillosità semantiche o incomprensibili strutture dell’Italiano.

Ciò che serve scrivere in norma (regimi giuridico, fiscale e previdenziale compresi) è introdurre un sistema assimilabile a quello dei medici: consentire (anche alla dirigenza sanitaria) se scegliere la possibilità di operare in regime libero professionale all’interno della medesima struttura aziendale (c.d. “intra moenia”), oppure scegliere (con cadenza annuale) quella di operare in regime libero professionale all’esterno della medesima struttura aziendale (c.d. “extra moenia” o “incarico esterno”), il tutto per un volume di prestazioni non superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.

Solo ciò potrà andare a costituire quella anelata «parità normativa dell’esercizio della libera professione e del rapporto esclusivo tra tutti i dipendenti professionisti della salute del SSN».

Per chi crede ancora negli inossidabili e costituzionali principi fondanti della legge 833/78, scrivere altro, oltre che inutile risulterebbe essere una mera perdita di tempo, visto che ancora a distanza di mesi e dopo tanto straparlare non è affatto chiaro come gli interessati possano avvantaggiarsi sia del c.d. decreto “bollette” che di quello “energia”: infatti le aziende si stanno limitando a riproporre le vecchie regole riguardo gli incarichi extraistituzionali dei dipendenti (?).

Sitografia:

[1] https://www.panoramasanita.it/2023/05/02/1-maggio-schillaci-rilancio-sanita-pubblica-passa-dalla-valorizzazione-del-personale-sanitario/

[2]) https://www.tuttosanita.com/nursing-up-in-svizzera-referendum-per-ladeguamento-degli-stipendi-degli-infermieri/

[3] https://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/in-parlamento/2023-04-17/decreto-bollette-libera-professione-infermierico-riscrivere-e-chiarire-norma-dl-34-085725.php?uuid=AEpHdKID

[4] https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=112471

[5] https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=112912

[6] Emendamenti art.13 d.l. 34_2023 (pdf) – LINK

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Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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