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Contratti Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie: ASP Basilicata chiarisce sulle spettanze.

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Il Direttore Generale dell’ASP Basilicata, Luigi D’Angola: “nessuna confusione tra arretrati contrattuali e contrattazione decentrata”.

In riferimento alla nota FIALS per cui “a infermieri, OSS e Professioni sanitarie vanno riconosciuti aumenti salariali e arretrati…l’ASP confonde arretrati e contrattazione decentrata e i lavoratori continuano ad attendere le spettanze…”, la ASP Basilicata col Direttore Generale F.f Luigi D’Angola ritiene necessario ritornare sul tema degli adeguamenti contrattuali del comparto e chiarire che “nel comunicato ASP in riferimento al pagamento delle spettanze contrattuali si riportava testualmente la dichiarazione resa dalla FIALS nel tavolo sindacale del 22.11.2022 riguardante la contrattazione decentrata con cui lo stesso sindacato riteneva che ‘vi saranno tempi lunghi attesa la complessità e l’innovatività del nuovo CCNL'”.

Nei 21 punti della nota di cui la suddetta sigla chiedeva l’acquisizione a verbale dell’incontro del 22.11.2022 non è ricompresa la corresponsione degli arretrati.

Nel precedente comunicato ASP si riportavano, altresì, le richieste della CISL e della UIL (rispettivamente “se l’Azienda sia pronta a corrispondere gli emolumenti contrattuali di cui al nuovo CCNL ai lavoratori” e “che siano corrisposti gli arretrati contrattuali anche facendo ricorso ad un cedolino aggiuntivo”) unitamente al riscontro dell’ASP fornito dal Direttore UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, dr. Antonio Pedota (“per gli arretrati si stava lavorando ad una mensilità aggiuntiva per la corresponsione degli arretrati contrattuali”).

Tanto si dettagliava ad evidenza degli “impegni assunti dall’ASP che ha provveduto ad aggiornare la parte tabellare delle competenze stipendiali e, già in data 05.12.2022, a corrispondere a tutti i lavoratori dipendenti in un cedolino aggiuntivo gli arretrati tabellari”………….nonchè del subitaneo “avvio delle attività riguardanti l’applicazione del nuovo contratto per la parte riferita alle indennità spettanti previste dagli articoli 104, 105 e seguenti del nuovo CCNL………….al fine di consentirne l’erogazione nella prossima mensilità stipendiale di dicembre 2022”.

E’, pertanto, lapalissiano che nessuna confusione viene fatta tra arretrati contrattuali e contrattazione decentrata che, come dichiarato dalla FIALS ed acclarato in verbale, richiederà ”tempi lunghi attesa la complessità e l’innovatività del nuovo CCNL”.

L’infondatezza e la gratuità delle eccezioni sollevate dalla FIALS per cui si “confonde tra arretrati contrattuali e contrattazione decentrata” e/o di “inammisibile scarsa conoscenza in materia di contratto decentrato dei lavoratori” è attestata dal fatto che relativamente agli arretrati l’azienda ha risposto puntualmente alle richieste del tavolo sindacale assumendo preciso impegno.

Vieppiù, ha onorato l’impegno assunto corrispondendo gli arretrati sul tabellare in una mensilità aggiuntiva in data 05.12.2022 e gli arretrati sulle indennità nella mensilità del corrente mese.

Tanto a riprova che l’azienda ha ben chiara innanzi la diversità di livello, portata, modalità attuative, termini e tempi tra contrattazione decentrata e corresponsione di arretrati contrattuali.

Non ha necessità, né mai l’ha avuta, di giustificare con la complessità attuativa della contrattazione decentrata supposti ritardi nella erogazione di arretrati dal momento che non ricorre alcun ritardo.

Vero è che la corresponsione degli arretrati non è stata condizionata dai tempi lunghi della contrattazione decentrata atteso che è avvenuta con immediatezza e, come sopra chiarito, nel rispetto dei tempi previsti da norma: entro il corrente mese di dicembre 2022.

A quest’ultimo riguardo meraviglia che la FIALS ritenga sussistente il termine di 30 giorni dal rinnovo del CCNL Comparto per il pagamento degli arretrati deducendolo dalla lettura, evidentemente frettolosa ed approssimata, dell’art. 2 comma 3 del CCNL che testualmente dispone “Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle Aziende e Enti entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.”

In ciò confondendo, purtroppo, il concetto di “istituto” (contrattuale) cui il CNNL fa riferimento (ad es. la banca ore, lo straordinario, la missione, le ferie, le dimissioni, il periodo di prova, ecc… ovvero tutte le fattispecie contrattuali normate dalla contrattazione nazionale che, nell’insieme, concorrono a disciplinare compiutamente l’intero rapporto contrattuale tra lavoratore e datore di lavoro dalla genesi fino alla cessazione) con il diritto, derivante dalla sottoscrizione del nuovo CCNL, a percepire, a seguito dell’adeguamento della retribuzione (tabellare ed accessoria), gli arretrati economici.

E’ evidente che un siffatto approccio ingenera il rischio consequenziale di confusione e disorientamento nei lavoratori.

Ad una più attenta lettura del CCNL comparto sanità 2019/2021 e, nello specifico, della Tabella C non sfuggirebbe che espressamente si dispone che i nuovi valori retributivi “decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione del CCNL”, ergo, nel caso di specie, dal 01/12/2022.

Ne consegue che gli adeguamenti complessivi delle retribuzioni (voci tabellari ed accessorie) ben avrebbero potuto essere effettuati con il cedolino ordinario del mese di dicembre 2022, senza alcun obbligo di lavorare un cedolino aggiuntivo.

Purtuttavia, l’Azienda Sanitaria di Potenza, al fine di anticipare la corresponsione degli arretrati tabellari e tenendo ben distinti i tempi degli adeguamenti contrattuali dai tempi della contrattazione decentrata ha ritenuto di elaborare un cedolino aggiuntivo, con notevole aggravio di lavoro per gli operatori, pur, si ribadisce, non essendo obbligata ad effettuarlo.

Il tutto a soddisfazione delle aspettative dei lavoratori.

In ciò giovandosi di un “efficiente sistema informatizzato delle procedure” implementato in azienda.

Sistema la cui versatilità e flessibilità ha consentito il rispetto dei tempi concordati oltre che la possibilità di predisporre una mensilità aggiuntiva ad inizio dicembre 2022.

Fatta salva, ovviamente, ogni doverosa azione di miglioramento delle procedure.

Tanto ad ulteriore, ove ancora necessaria, evidenza che l’ASP, avendone piena e compiuta conoscenza, ha tenuto ben distinti senza confonderli gli arretrati contrattuali dalla contrattazione decentrata.

E, ancora, anche a volere accedere alla tesi prospettata di doverosità del pagamento entro 30 giorni, posto che il termine risultava spirare il 2 dicembre 2022, ogni somma spettante poteva essere, al contrario, correttamente e tempestivamente corrisposta con il primo cedolino utile (ordinario del 27 dicembre 2022).

A conforto della lettura della norma data dall’ASP si riporta a titolo esemplificativo, quanto pubblicato dal sito LINK cui si rimanda.

Sulla eccepita lentezza dello svolgimento delle procedure concorsuali per assistente e collaboratore amministrativo si stigmatizza che l’Azienda ha operato in maniera corretta e sollecita.

E’ occasione opportuna per segnalare che quanto al Concorso per Assistente Amministrativo cat. C l’Asp, acquisita la nota di designazione dei componenti di competenza ASM (nota prot. n. 117348 del 30/11/2022) ha immediatamente provveduto alla nuova costituzione della Commissione esaminatrice (DDG n. 812 del 07/12/2022); la Commissione si insedierà a breve per programmare lo svolgimento delle prove d’esame.

Quanto, invece, al Concorso per Collaboratori Amministrativi cat. D la Commissione ha effettuato, ad oggi, ben 18 sedute di lavoro che hanno consentito la programmazione della prova pratica per il 22 p.v. con presumibile chiusura dell’intera procedura entro il mese di gennaio 2023.

E’ doveroso evidenziare che le 18 sedute di lavoro della Commissione hanno richiesto l’impegno di due componenti ASP, 1 componente IRCCS-CROB e n. 1 componente ASM con necessità di conciliare per la fissazione di ogni singola seduta gli impegni di lavoro dei singoli componenti presso le Aziende di appartenenza e con necessità di viaggio e spostamento (per le correzioni dei temi n. 2 sedute di lavoro nel corso del mese di novembre si sono tenute a Matera).

Per quanto rappresentato si rigetta come infondato e gratuito nonché foriero di disinformazione quanto eccepito dalla FIALS in ordine a “confusione tra contrattazione decentrata ed arretrati contrattuali, profili penalizzanti per i dipendenti, mortificazione dei dipendenti, lentezza delle procedure concorsuali”.

Leggi anche:

Costanzo (Fials): “a Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie vanno riconosciuti aumenti salariali e arretrati”.

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