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giovedì, Marzo 28, 2024
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Concorso Infermieri e OSS Catanzaro: illegittimo annullamento!

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Concorso Infermieri e OSS Catanzaro: illegittimo annullamento!

Il Concorso per Infermieri e OSS di Catanzaro non doveva essere annullato e tutte le responsabilità cadranno sul Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera “Ciaccio-Pugliese”. A riferirlo sono il legali Pino e Francesco Pitaro, che difendono le ragioni degli ammessi alla prova.

Se anomalie ci sono state, dicono, la responsabilità è comunque del management dell’azienda. E’ quanto riferiscono i due avvocati a CatanzaroInforma.it. Caos in Calabria. Cosa deciderà ora di fare il DG Giuseppe Panella?

Le polemiche che hanno accompagnato la fase preselettiva del concorso per infermieri, annullata a seguito di dubbi sulla gestione delle prove (da specificare che l’annullamento della prova preselettiva non comporta annullamento del concorso) hanno una coda fatta di carte bollate e probabilmente di tribunali, stante la diffida, firmata dallo studio legale Pitaro, per conto di coloro i quali quella prova l’avevano superata e ora si troveranno a doverla ripetere.

Francesco e Giuseppe Pitaro scrivono nella loro diffida: “inopinatamente, dopo un atto di sospensione delle procedure selettive, con delibera n. 337/20l’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” ha, senza che ne ricorressero i presupposti di fatto e di diritto, annullato le procedure preselettive dei concorsi pubblici di OSS e di Infermiere;  tale atto – secondo i due legali – e tanto si rileva sin da subito, è completamente illegittimo ed ingiusto ed iniquo e difetta dei presupposti minimi necessari per neutralizzare una prova preselettiva regolarmente svolta”.

Ancora, si legge nell’atto di diffida: “in virtù di tale illegittimo e lesivo atto gli istanti che hanno regolarmente superato la prova preselettiva dovranno ripetere la prova e, invece, a coloro che per demeriti non hanno superato la prova viene fornita una indebita chance ulteriore; nell’atto di annullamento il direttore generale ha rilevato che il detto annullamento è stato determinato dalla violazione di un presunto ed inconferente “documento” trasmesso dall’Azienda C&S S.r.l. a cui è stata affidata l’organizzazione e la gestione della prova preselettiva;più precisamente, secondo l’assunto del direttore generale, alla correzione automatica non avrebbe partecipato una rappresentanza di candidati e che, inoltre, l’elenco anonimo “non risulta siglato dagli organi dell’azienda (responsabile del procedimento e/o commissione di gara) e da una rappresentanza dei candidati”.

Tutto ciò è sbagliato secondo i Pitaro: “il documento cui si riferisce il direttore generale, e per come si evince dal testo dell’atto di annullamento, si riferisce al concorso per assistente amministrativo ed è, conseguentemente, inapplicabile ai concorsi per OSS e per Infermiere; pure infondato è l’assunto secondo cui l’annullamento è stato determinato per la mancata presenza, in sede di correzione, di una rappresentanza di candidati;da quanto si evince dallo stesso atto di annullamento, nel detto “documento”, sebbene inapplicabile, è previsto che “la correzione automatica con lettura ottica degli elaborati sarà eseguita immediatamente al termine di ciascuna selezione con la presenza di una rappresentanza di candidati CHE POTRANNO assistere ed ottenere informazioni (…)”; dallo stesso dato testuale dell’atto di annullamento si evince una facoltà (“POTRANNO”) e non un obbigo con riferimento alla presenza della rappresentanza dei candidati; già sotto il profilo letterale si coglie a piene mani l’inconsistenza giuridica dell’assunto del direttore generale; inoltre, è anche completamente destituito di fondamento l’assunto sostenuto nell’atto di annullamento secondo cui “l’elenco anonimo di cui al punto 5 del documento sopra citato (…) non risulta siglato, come invece espressamente previsto, dagli organi dell’azienda (responsabile del procedimento e/o commissione di gara) e da una rappresentanza dei candidati”; fermo restando l’inapplicabilità del “documento” predetto, il responsabile del procedimento, per come si evince anche dalla lettura della delibera di annullamento, è lo stesso Giuseppe Panella che è pure Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro e che, comunque, gli “organi dell’azienda” sono sempre rappresentati dallo stesso Panella in qualità di Direttore Generale”.

Secondo i due legali: “la presunta (e comunque non invalidante) irregolarità sarebbe stata commessa dalla stessa Azienda e dallo stesso Panella in qualità di responsabile del procedimento e di Direttore Generale; le violazioni non sono imputabili ai candidati istanti ma allo stesso Panella (nella qualità di responsabile del procedimento e di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio”), vi è, comunque, che trattasi di irregolarità né insanabili né inficianti la procedura concorsuale”.

Ancora si legge nell’atto: “ l’omessa sigla dell’elenco anonimo, che peraltro dovrà essere accertata, e che non è imputabile ai candidati istanti, non ha eluso il principio dell’anonimato e ciò in quanto l’azienda che si è occupata dello svolgimento della procedura preselettiva ha, comunque, garantito l’anonimato dei candidati; in buona sostanza, l’omessa sigla sull’elenco anonimo non determina de plano la violazione del principio dell’anonimato che può essere garantito, così come in effetti è stato fatto nel caso che occupa, attraverso altri strumenti ed altre modalità; la presunta elusione del principio di anonimato, che nel caso che occupa non vi è nemmeno stata, non ha inciso sulla imparzialità delle correzioni delle prove preselettive e ciò in quanto la correzione delle prove preselettive è avvenuata tramite “la correzione automatica con lettura ottica degli elaborati, in buona sostanza, “la correzione automatica” garantisce ex se l’imparzialità della correzione e la parità di trattamento tra i candidati; l’atto di annullamento è illogico e contraddittorio anche nella parte in cui ha deciso di “rinnovare le procedure preselettive assegnando alle rispettive commissioni il compito di presiedere a tutte le operazioni”.

Sulle responsabilità de management dell’azienda Pitaro scrive: “da un canto, il Direttore Generale con la delibera de qua ha certificato omissioni da parte del responsabile del procedimento e degli organi dell’azienda ospedaliera e delle commissioni e, dall’altro canto, ha deciso di rinnovare le procedure preselettive mantenendo in piedi le commissioni cui sarebbero imputabili le presunte e non inficianti omissioni e irregolarità che hanno determinato l’annullamento pertanto, le nuove procedure preselettive dovrebbero svolgersi sotto il coordinamento dello stesso Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera, dello stesso responsabile del procedimento e delle stesse commissioni di valutazione che hanno già, secondo l’assunto contenuto nell’atto di annullamento, compiuto irregolarità (tuttavia non invalidanti); nessun affidamento i candidati istanti, che hanno regolarmente superato le prove preselettive, possono riporre su una nuova prova preselettiva che sarà condotta da uffici, commissioni, direttori generali e responsabili di procedimento identici a quelli che hanno già condotto la pregressa prova preselettiva annullata dallo stesso Direttore Generale Giuseppe Panella”.

Sulla illegittimità dell’atto Francesco e Giuseppe Pitaro dicono: “L’atto di annullamento è manifestamente illegittimo e indebito e, pertanto, il Direttore Generale (a cui sarebbero imputabili le presunte omissioni) deve ritornare indietro e ritirare l’iniquo atto di annullamento e permettere agli istanti ammessi di poter svolgere le altre prove dei concorsi;l’atto di annullamento è lesivo per i candidati ammessi i quali, inopinatamente e contra legem, dopo avere regolarmente e correttamente superato la prova preselettiva, si ritrovano con un atto di annullamento della prova e non può non vedersi la lesione e i danni alla persona e alla professione e alla crescita professionale che derivano ingiustamente in capo agli incolpevoli istanti candidati ammessi”.

 g.z.

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