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Riforma Titolo V della Costituzione e Leggi Finanziarie 2005-2006.

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21Legge costituzionale e sanità. Cosa sono e perché sono importanti la Riforma Titolo V della Costituzione e le Leggi Finanziarie 2005-2006.

Un riassunto sulla Riforma del titolo V della Costituzione Italiana e sulle Leggi Finanziarie 2005-2006 che hanno modificato l’organizzazione sanitaria del nostro paese.

L’organizzazione sanitaria, secondo quanto previsto dall’art. 117 della Costituzione, era concepita come una materia in concorrenza tra Stato e Regioni. Ciò voleva dire che lo Stato poteva intervenire nelle decisioni e le Regioni legiferavano nel rispetto delle così dette “leggi cornici statali” nell’interesse nazionale.

La Costituzione, con legge costituzionale n. 3/2001, è stata modificata a tale articolo e il criterio di riparto è stato profondamente cambiato perché l’art.117 odierno, prevede un elenco di materie di competenza esclusivamente statali, un altro elenco di altre materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e, novità della riforma, è stata l’introduzione del “criterio di residualità” ovvero, tutte le discipline non comprese negli elenchi di cui sopra, vanno a favore delle Regioni, le quli sono di loro podestà legislativa residuale.

Nell’ambito della Riforma del 2001, la tutela della salute rientra nell’elenco delle materie di competenza concorrente: lo Stato ha potere legislativo esclusivo in materia di assicurazione dei livelli di assistenza concernenti il godimento dei diritti politici e sociali.

Compito dello Stato è quello di assicurare su tutto il territorio nazionale un livello base, essenziale di tutela della salute, intesa come diritto civile e politico; fermo restando il livello base assicurato, ci sono delle regioni che riescono ad offrire dei servizi di una qualità maggiore rispetto ad altre e, non a caso, è nota la divergenza dell’asse sud-nord, dove si trovano più modelli organizzativi legati ad una organizzazione sanitaria diversa.

In merito a quest’ultimo aspetto si precisa che, oltre alla diversità dei modelli organizzativi, anche i sistemi per l’accreditamento subiscono delle differenze da regione a regione.

Tra il 2005 e il 2006 ci fu un ulteriore tentativo di riforma, chiamata “devolution”, il cui obiettivo era quello di riportare la tutela della salute tra le materie di competenza escusiva dello Stato, per questo si dice che il sistema è “federalista”, in quanto la riforma del 2001 è più regionalista rispetto al tentativo del 2005-2006.

In ogni caso, per quanto riguarda il sistema legislativo in cui la riforma ha legittimato modelli differenziati da regione a regione, il problema amministrativo è rimasto. In base al primo comma dell’art. 118, le funzioni amministrative spettano ai comuni, che viene individuato come la prima istituzione di riferimento per il cittadino (principio di sussidiarità verticale). La centralità che l’art. 118 ha dato ai poteri locali rappresenta un paradosso nel sistema sanitario, perché la l. 833/1978 individua nei comuni il terminale operativo del SSN, riconoscimento che effettivamente è avvenuto negli anni ’90.

In Italia il  “principio di sussidiarità verticale” non può funzionare perché le attività amministrative non sono comunali (le esercitavano fino agli anni ’80) ma delle regioni che hanno compiti di funzione amministrativa. Tale principio, ad oggi, riporta alla centralità delle regioni anche se non dobbiamo pensare che l’autonomia regionale sia infinita perché, in realtà, nella nostra società siamo in presenza di numerosi fenomeni concorrenti, come il neocentralismo legato ad esigenze di finanza pubblica.

Molte regioni, soprattutto del centro-sud, nella gestione del servizio sanitario hanno determinato esiti di bilancio estremamente negativo, tanto da indurre lo stato centrale a intervenire con un meccanismo molto sottile, che di fatto ha imbrigliato il sistema regionale, quello dei piani di rientro.

I piani di rientro possono essere cosiderati come un patto Stato-Regione dove quest’ultima si impegna a seguire un percorso virtuoso di riduzione della spesa sanitaria ed è a sua discrezione deciderne le modalità. Qualora, poi, i piani non vengano rispettati, si avrà il commissariamento del settore sanitario da parte dello Stato, che in deroga al principio di sussidiarità e al principio di autonomia  regionale, di fronte a regioni incapaci di gestire autonomamente i propri bilanci, entrerà di fatto nella gestione della realtà inadempiente.

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