Ogni professionista appartenente alle professioni sanitarie, conseguita la laurea ed iscrittosi all’ordine di appartenenza risponde per le seguenti responsabilità: civile, penale, amministrativa, disciplinare.
L’evoluzione tanto attesa della conversione da albo a ordine per noi infermieri e della costituzioni di ordini per altre professioni è finalmente in essere. Questo traguardo normativo porta con sé diritti e doveri. Ricordiamo che l’Ordine in quanto tale non solo tutela i suoi iscritti, ma anche i singoli cittadini che usufruiscono dei servizi offerti dai professionisti o vengono in contatto con loro.
Responsabilità è un termine che deriva dal latino respondĕo, respondes che significa letteralmente: rispondere a…/di…/perché…. Chi è responsabile è colui che in consapevolezza risponde degli effetti di azioni proprie o altrui. Analizziamo di seguito le diverse tipologie di responsabilità a cui sono chiamati i professionisti sanitari:
–Responsabilità civile: situazione giuridica di obbligo gravante su un soggetto e che si instaura o per inadempimento di un obbligo, definita resp. contrattuale, o per qualsiasi atto illecito –sia esso doloso o colposo- che rechi danno ad altri, definita resp. extracontrattuale. Il diritto privato distingue all’interno della responsabilità civile più categorie: diretta (quando l’illecito è causato dal soggetto stesso) oppure indiretta (quando l’illecito è commesso da altro di cui il soggetto risponde). La sanzione prevista dall’ordinamento è di natura risarcitoria, al fine di riparare del pregiudizio economico subito dal danneggiato.
Esempio: se una persona, nell’esercizio della professione di infermiere, durante manovre di igiene del paziente rompe un impianto ortodontico, sarò chiamato a rispondere per il danno economico.
–Responsabilità penale: conseguente alla commissione di un illecito penale. Tale responsabilità è sempre personale; i latini infatti dicevano “societas delinque non potest”. Il danno può essere commesso direttamente dal reo (colpevole) nei confronti della vittima (colui che subisce danno) o per dolo (seguendo l’intenzione), o in modo preterintenzionale (gli effetti realizzatisi superano quelli previsti), o per colpa (senza volontà di procurare il danno stesso). I danni possono essere causati anche per imperizia, negligenza, inesperienza. Va ricordato che il danno è tale pure se omissivo. La sanzione prevista dall’ordinamento va dal pagamento di ammenda sino alla reclusione.
Esempio: se un professionista sanitario non soccorre in caso di necessità un passante sentitosi male, il professionista sarà chiamato a rispondere per omissione di soccorso.
–Responsabilità ordinistico-disciplinare: violazione di un regolamento che disciplina l’Ordine professionale. La sanzione prevista va dall’avvertimento alla radiazione dall’Ordine.
–Responsabilità amministrativo-disciplinare: violazione -da parte dei funzionari nei confronti di terzi- di un regolamento di disciplina adottato dal datore di lavoro, sia esso un’azienda privata o un ente pubblico. Si verifica qualora un funzionario venga meno a un dovere d’ufficio. La sanzione prevista va dal rimprovero verbale (che attenzione è sempre esperito in forma scritta) al licenziamento.
Questo breve articolo vuole essere uno spunto e un invito per i professionisti al continuo aggiornamento dal momento che “ignorantia legis non excusat”, ma non si propone come totalmente esaustivo. Si possono fare riferimento ai vari siti degli ordini per avere maggiori delucidazioni in merito.