Come è cambiato il management sanitario tra i Professionisti della Salute in Italia? Ecco un sunto su ciò che è accaduto dal 1992 ad oggi.
Nella storia dell’evoluzione del Servizio Sanitario Nazionale, i decreti legislativi 30 dicembre 1992 n.502 e 7 dicembre 1993 n.517 introdussero il concetto di Aziendalizzazione e direzione manageriale per le professioni sanitarie, affidata ad un Direttore Generale che si impegna a perseguire gli obiettivi indicati dal Piano Sanitario Regionale delle singole Aziende Sanitarie.
La dirigenza del Servizio Sanitario Nazionale si articola attualmente in due aree principali: dirigenza del ruolo sanitario e dirigenza dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Nello specifico la dirigenza del ruolo sanitario si suddivide ulteriormente in: dirigenza medica (dirigente medico, dirigente veterinario, dirigente odontoiatra), e dirigenza non medica (dirigente psicologo, dirigente biologo, dirigente fisico, dirigente chimico e dirigente farmacista).
Con la legge 251/2000 all’art. 6, viene introdotta nella dirigenza del ruolo sanitario anche la qualifica di
dirigente delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica e di assistente sociale. A tutti i dirigenti spettano funzioni di indirizzo, controllo e gestione di tutti i processi aziendali degli uffici ai quali sono preposti. Le norme in campo sanitario fondamentali negli anni per lo sviluppo della figura dirigenziale sono:
Decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 229 – DECRETO BINDI, ridefinisce per primo i criteri di accesso alla figura di direttore generale richiedendo un diploma di laurea ed un’esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario o sette anni in altri settori. Il direttore è nominato dal Presidente della Regione dopo delibera della Giunta regionale, l’incarico ha una durata che non può essere inferiore a 3 anni né superiore a 5, rinnovabile. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo (laureato in discipline giuridiche con un’età inferiore ai 65 anni e almeno 5 anni di attività di direzione) e il direttore sanitario (medico con età inferiore a 65 anni e almeno 5 anni di attività di direzione) definendone i compiti e delegando funzioni.
Decreto legge 13 dicembre 2012 n. 158 – RIFORMA BALDUZZI, ridefinisce i criteri di nomina del direttore generale, nominato attingendo da un elenco regionale di idonei aggiornato ogni due anni. Cambiano anche i requisiti poiché possono accedere alla funzione anche coloro che hanno compiuto 65 anni. I direttori generali nominano inoltre i responsabili di unità operativa complessa a direzione universitaria ed incaricano quelli di struttura semplice. Viene introdotta l’istituzione obbligatoria del Collegio di Direzione.
Legge 7 agosto 2015 n. 124 – RIFORMA MADIA, l’età di accesso viene riportata al di sotto dei 65 anni e i direttori vengono nominati dai Presidenti di Regione che sono obbligati ad attingere da un elenco nazionale aggiornato ogni due anni. Tra i requisiti viene aggiunto il possesso della laurea magistrale e il possesso di un attestato rilasciato all’esito di un corso di formazione in materiale di sanità pubblica e organizzazione sanitaria.
Ulteriore norma fondamentale per valorizzare il ruolo manageriale dei professionisti sanitari è la legge 1° febbraio 2006 n. 43 che individua la funzione di coordinamento delle professioni sanitarie istituendo come requisito di accesso il possesso di un master di primo livello in management o per le funzioni di coordinamento ed esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza.
Queste norme sopra elencate, insieme a molte altre, hanno permesso di riconoscere nella storia della sanità italiana il ruolo e il livello intellettuale raggiunto dai professionisti sanitari che ci auguriamo nel tempo vada sempre crescendo e valorizzi l’importanza di queste figure professionali nella società.
Bibliografia.
R. Caruso, G. Guerriero, F. Pittella – EDISES, Il manuale dei concorsi per infermiere, III edizione, capitolo 7 (2019).