histats.com
giovedì, Marzo 28, 2024
HomeConcorsi InfermieriAppunti Concorsi InfermieriLegge Gelli: norma per infermieri, professionisti sanitari, medici e OSS.

Legge Gelli: norma per infermieri, professionisti sanitari, medici e OSS.

Pubblicità

Conosciuta come Legge Gelli-Bianco, la norma del marzo 2017 introduce novità sulla responsabilità professionale.

La legge Gelli-Bianco contiene norme che attingono tanto alla responsabilità penale quanto a quella civile, quanto ad aspetti in senso lato amministrativi, segnatamente al settore assicurativo. La Legge si rivolge ad assistiti e a tutti gli operatori sanitari: medici, infermieri, professionisti sanitari e OSS.

Ha compiuto quest’anno due anni la celebre Legge Gelli che ha rivoluzionato in Sanità vari concetti tra cui quelli di tutela e di responsabilità. Tale legge del 8 marzo 2017 n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“, viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie Generale, n. 64 del 17 marzo 2017, ed entrata in vigore giorno 1 aprile 2017.

Qua è prevista la visualizzazione di un video Youtube, ma non può essere visualizzato perché non hai dato il consenso all'istallazione dei cookie di tipo Marketing. Se vuoi visualizzare questo video devi dare il consenso all'installazione dei cookie Marketing. Vai nelle Impostazioni cookie e abilita i cookie Marketing.

Gli obiettivi principali della riforma sono i seguenti:

  1. incrementare la tutela degli assistiti;
  2. tutelare gli operatori sanitari che rispondono in ragione del “contatto sociale”;
  3. limitare la spesa pubblica, con riferimento ai costi correlati alla “medicina difensiva”.

La legge Gelli legifera su: responsabilità penale, civile, amministrativa e tratta anche il settore assicurativo. In particolare si può parlare temi fondamentali in merito a:

  • sicurezza delle cure e del rischio sanitario;
  • responsabilità dell’esercente della professione sanitaria e della struttura sanitaria pubblica o privata;
  • modalità e caratteristiche dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria;
  • obbligo di assicurazione e l’istituzione del Fondo di garanzia per i soggetti danneggiati da responsabilità sanitaria.

Questa norma al primo articolo recepisce -ndr. con consueto ritardo italiano nell’allineamento alle norme europee- i principi della Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 9 giugno 2009 sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e il controllo delle infezioni associate all’assistenza sanitaria. Questa Raccomandazione europea privilegia la sicurezza dei pazienti, rappresentandola come questione fondamentale per la sanità pubblica nonchè onere economico per la collettività. Così stabilisce una serie di misure per la prevenzione e controllo del rischio.

Qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute (art.32 C. I). Dunque erogare cure sicure scevre dall’arrecare danni al cittadino diviene principio fondamentale del diritto alla salute, in accordo con quanto stabiliscono i codici deontologici del medico, dell’infermiere, nonchè di tutti i professionisti sanitari. Un aspetto sicuramente meritevole di essere sancito a livello normativo è sicuramente l’applicazione dei principi del clinical risk management, ovvero :

un approccio al miglioramento della qualità delle cure dedicato all’identificazione delle circostanze che mettono il paziente a rischio di danno e al controllo di queste circostanze

Qua è prevista la visualizzazione di un video Youtube, ma non può essere visualizzato perché non hai dato il consenso all'istallazione dei cookie di tipo Marketing. Se vuoi visualizzare questo video devi dare il consenso all'installazione dei cookie Marketing. Vai nelle Impostazioni cookie e abilita i cookie Marketing.

Cosa sanciscono i vari articoli:

  • L’Art. 1 qualifica la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute e precisa che essa si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Inoltre esplica che le attività di prevenzione del rischio – alle quali concorre tutto il personale – sono messe in atto dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private.
  • Art. 2 prevede che le Regioni e le province autonome possono affidare all’Ufficio del difensore civico la funzione di Garante del diritto alla salute. Viene poi contemplata l’istituzione in ogni Regione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica.
  • Art. 3 disciplina in materia di Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità; infatti spetta all’Osservatorio il compito di acquisire dai Centri per la gestione del rischio sanitario di cui all’art. 2, i dati regionali relativi ai rischi ed eventi avversi nonché alle caratteristiche del contenzioso e di individuare idonee misure, anche attraverso la predisposizione.
  • L’ Art. 4 disciplina la trasparenza dei dati, assoggettando all’obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003. La direzione sanitaria della struttura entro sette giorni dalla presentazione della richiesta fornisce la documentazione sanitaria disponibile relativa al paziente.
  • L’ Art. 5 disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida. In mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali. Le linee guida ed i relativi aggiornamenti sono integrati nel Sistema nazionale per le linee guida (Snlg).
  • L’ Art. 6 introduce nel codice penale il nuovo articolo 590-sexies, che disciplina la responsabilità colposa per morte o per lesioni personali in ambito sanitario. Viene previsto che se i fatti di cui agli art. 589 c.p. (omicidio colposo) e art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste in caso di condotta negligente o imprudente del medico. Solo se l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità è esclusa, purchè risultino rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida o, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
  • L’Art. 7 pone poi alcuni principi relativi alla responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria. Si prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che nell’adempimento della propria obbligazione si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e anche se non dipendenti dalla struttura, risponde delle loro condotte dolose e colpose ai sensi degli articoli 1218 (Responsabilità del debitore) e 1228 (Responsabilità per fatto degli ausiliari) del codice civile. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. In ogni caso l’esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito).
  • L’Art. 8 prevede, invece, un meccanismo finalizzato a ridurre il contenzioso per i procedimenti di risarcimento da responsabilità sanitaria mediante un tentativo obbligatorio di conciliazione da espletare da chi intende esercitare in giudizio un’azione risarcitoria.
  • L’Art. 9 reca un’ulteriore disposizione, a completamento del nuovo regime della responsabilità sanitaria, disciplinando l’azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa della struttura sanitaria nei confronti dell’esercente la professione sanitaria, in caso di dolo o colpa grave di quest’ultimo.
  • L’ Art. 14 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria.
Dott.ssa Giulia De Francesco
Dott.ssa Giulia De Francesco
Infermiera, classe 1994. Vive a Imola e lavora presso l’AUSL Romagna (Faenza); studia a Bologna per conseguire la laurea magistrale. Laurea in infermieristica con Lode presso l'Università di Bologna, I sessione (ottobre 2016). Master in funzioni di coordinamento con Lode presso l'Università di Modena e Reggio Emilia, I sessione (novembre 2018). Una pubblicazione scientifica sulla rivista italiana ANIPIO "Sperimentazione di una check-list per implementare un Bundle per la prevenzione delle batteriemie correlate a Catetere Venoso Centrale" (ottobre 2017). Ama leggere e camminare, non datele un microfono perché improvvisa un karaoke ovunque.
RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394