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Consenso informato e trattamento infermieristico.

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Consenso informato: il ruolo dell’Infermiere nella corretta informazione al Paziente. Si tratta di un momento di espressione di consapevolezza e di compartecipazione al progetto di salute.

Il consenso informato rappresenta l’accettazione, espressa dal Paziente, ad un trattamento in maniera libera e diretta, dopo essere stato informato:

  • sulle modalità di esecuzione,
  • i benefici,
  • gli effetti collaterali,
  • i rischi ragionevolmente prevedibili,
  • l’esistenza di valide alternative terapeutiche

E’  quindi un Momento di espressione di consapevolezza e di compartecipazione al progetto di salute, entro cui si inserisce l’atto sanitario”, mentre non deve essere vissuto come un mero adempimento burocratico volto alla tutela da sequele giudiziarie, né va inteso come occasione di conflitto fra professionista sanitario e paziente, ma rappresenta un momento fondamentale dell’alleanza terapeutica.

Le Leggi dello Stato che rendono necessaria la forma scritta sono le seguenti:
– DPR 16/06/1977 n. 409 in materia di trapianti di organi;

  • Legge 05/06/1990 n. 135 in materia di AIDS;
  • Decreto Ministeriale 15/01/1991 in materia di terapia con plasma derivati ed emoderivati;
  • Decreto Ministeriale 27/04/1992 in materia di sperimentazione scientifica;
  • Legge 12/08/1993 n. 201 in materia di prelievo ed innesto di cornea;
  • Legge 08/04/1998 n. 94 in materia di uso di medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate;
  • Legge 19/02/2004 n. 40 in materia di procreazione assistita.

La Raccolta del consenso informato avviene in forma scritta anche per le seguenti situazioni particolari:
– Prescrizione di farmaci per indicazioni non previste dalla scheda tecnica o non ancora autorizzati al commercio, purché la loro efficacia e tollerabilità sia scientificamente documentata (in pratica ricalca l’obbligo già previsto dalla Legge 94/1998);

– Prescrizione di terapie mediche non convenzionali, che possono essere attuate senza sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente consolidati e previa acquisizione del consenso informato scritto quando si tratti di pratiche invasive o con più elevato margine di rischio, oppure quando il paziente ponga pregiudizialmente scelte ideologiche;

– Prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche che, a causa delle possibili conseguenze sull’integrità fisica della persona o per il grave rischio che possono comportare per l’incolumità della persona, rendano opportuna una manifestazione documentata della volontà del paziente.

Nella pratica si tratta delle ipotesi di:

  1. Interventi chirurgici;
  2. Procedure ad alta invasività;
  3. Utilizzo di mezzi di contrasto;
  4. Trattamenti con radiazioni ionizzanti;
  5. Trattamenti che incidono sulla capacità di procreare;
  6. Terapie con elevata incidenza di reazioni avverse;
  7. Trattamenti psichiatrici di maggior impegno.

E’ principalmente un atto medico, l’infermiere è coinvolto nel processo di acquisizione del consenso in duplice veste, ovvero come operatore che agisce autonomamente nell’ambito delle proprie competenze professionali, con le stesse forme e modalità previste per il consenso all’atto medico; ma anche come componente dell’équipe che attua le prescrizioni diagnostiche-terapeutiche di carattere medico, e concorre al processo di informazione dell’assistito e di acquisizione del consenso.

Il Nostro Codice Deontologico cita in molti articoli il rispetto della volontà della persona che è affidata alle cure assistenziali, ne esamineremo i principali.

All’ Art. 3 – Rispetto e non discriminazione specifica come “l’Infermiere cura e si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e culturale”.

Ancora, nell’Art. 4 – Relazione di cura, delinea che “nell’agire professionale l’Infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura.

L’Art. 17 “…L’Infermiere informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero  consenso, le persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura e per valutare e attivare le risorse disponibili”

L’articolo cardine, su cui si deve basare il nostro operato, rispetto al tema del consenso informato, è l’Art. 15 – Informazioni sullo stato di salute “L’Infermiere si assicura che l’interessato o la persona da lui indicata come riferimento, riceva informazioni sul suo stato di salute precise, complete e tempestive, condivise con l’equipe di cura, nel rispetto delle sue esigenze e con modalità culturalmente appropriate. Non si sostituisce ad altre figure professionali nel fornire informazioni che non siano di propria pertinenza”.

Ma il nostro codice delinea anche qualcosa di ben specifico rispetto all’assistenza infermieristica, infatti all’Art 33 – Documentazione clinica, sancisce che “L’Infermiere è responsabile della redazione accurata della documentazione clinica di competenza, ponendo in risalto l’importanza della sua completezza e veridicità anche ai fini del consenso o diniego, consapevolmente espresso dalla persona assistita al trattamento infermieristico”, ponendo l’accento sul trattamento infermieristico proposto al paziente, che deve risultare visibile nella documentazione e condiviso con il paziente stesso.

Pertanto, in documentazione deve risultare evidente e inconfutabile, l’aver concordato con la persona assistita, il trattamento proposto.

Dott.ssa Barbara Leccisi
Dott.ssa Barbara Leccisi
Infermiera, ama la scrittura e la lettura, come pure la ricerca scientifica e l'arte.
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