Perché nel mio giorno di riposo settimanale la reperibilità attiva non riduce il debito orario?
Egregio Direttore,
sono qui a scriverle per cercare di scalfire una consuetudine di quasi tutte le Aziende Sanitarie, in mala fede o per mal interpretazione, portano avanti circa l’istituto della reperibilità, nonostante la giurisprudenza si intervenuta in molteplici occasioni a fornire chiarimenti in merito.
Mi vorrei concentrare specificatamente sulla reperibilità nel giorno di riposo settimanale.
I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia Europea, ma lo stesso Aran nazionale e Aran regionale (per l’esattezza Aran regione Sicilia) hanno distinto ormai da anni la reperibilità in due modalità, passiva, quando il lavoratore è in attesa di chiamata ed il suo riposo non è escluso ma solamente limitato, per cui al lavoratore spetterà su richiesta un giorno di riposo compensativo senza riduzione del debito orario, e la reperibilità attiva, quando il lavoratore viene chiamato a prestare servizio, quindi ore di lavoro vere e proprie, di fatto interrompendo e annullando l suo riposo settimanale.
Per lo stesso Aran parlando di reperibilità passiva la “mera reperibilità non è equiparabile all’effettiva prestazione di lavoro, non fa scaturire la tutela piena, consistente nel riconoscimento di un giorno di riposo in sostituzione di quello non goduto, ma dà luogo ad una forma di ristoro sotto forma del diritto a un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale”, di conseguenza letta tra le righe, la reperibilità attiva sarà equiparabile a prestazione di lavoro, quindi ore lavorate, facendo scattare il diritto ad un riposo compensativo con riduzione del debito orario in base alle ore effettivamente lavorate.
E se questo non ce lo scrive espressamente è perché nessuno gli ha mai chiesto pareri in tal senso, cosa che invece è successa davanti a svariati giudici del lavoro, nonché davanti alla Suprema Corte di Cassazione deputata all’interpretazione anche dei CCNL.
Le Aziende si limitano a compensare le ore lavorate in reperibilità nel giorno di riposo settimanale con il pagamento straordinario o la banca ore, giustificandosi che è quanto prescritto dal contratto.
E’ vero il contratto prescrive questo, ma i giudici hanno confermato più volte che “la norma contrattuale è destinata unicamente a disciplinare il trattamento
economico spettante per le ore di effettiva prestazione rese a seguito dell’assicurato
servizio di pronta disponibilità (con previsione di una maggiorazione giustificata dalla gravosità della prestazione in quanto resa in ora notturna o in giorno festivo) e la stessa non incide, neppure indirettamente, sulla durata complessiva settimanale dell’attività lavorativa, che resta disciplinata dalle disposizioni dettate dai diversi contratti succedutisi nel tempo in tema di orario di lavoro e di riposo settimanale, ne consegue che le ore lavorate “effettivamente debbano comunque rientrare nella durata complessiva dell’attività lavorativa settimanale.
Non ha alcun senso che il lavoratore potenzialmente debba lavorare 12 ore in reperibilità attiva, 36 ore da orario settimanale, e 6 ore in più per poter effettuare il riposo compensativo, si ritroverebbe a lavorare 54 ore annullando il significato in sé del riposo come ristoro psico-fisico.
E’ il momento che il diritto riconosciuto ai lavoratori dalla giurisprudenza e dal CCNL anche se in maniera poco chiara venga formalmente applicato su tutto il territorio nazionale.
LE ORE LAVORATE IN REPERIBILITA’ NEL GIORNO DI RIPOSO SETTIMANALE RIDUCO IL DEBITO ORARIO DELLA SETTIMANA IN CUI SI SVOLGE IL RIPOSO COMPENSATIVO.
Riferimenti.
- Parere ARAN ID26084 – In materia di reperibilità, disciplinata all’art. 20 del CCNL 2016/2018, come va intesa la previsione secondo cui la fruizione del riposo compensativo di cui al comma 9 non comporta alcuna riduzione dell’orario di lavoro settimanale?
- Aran guida operativa – Comparto regioni e autonomie locali- La reperibilità.
- Sentenza n.5983 del 05 dicembre 2024 del Tribunale di Milano.
- Sentenze della Suprema Corte di Cassazione n.5465 del 2016, n.6491 del 2016, n.14770 del 2017, n.18654 del 2017, n.18655 del 2017, n.33500 del 2018, n.18884 del 2019).
- Nota Aran Sicilia 532 del 20/07/2016.
Sentenza n.10874 del 02 ottobre 2006 del Tribunale di Bari.
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