Il Tribunale di Reggio Calabria, con la recentissima sentenza n. 862/2026 del 22 maggio 2026 (Giudice del Lavoro dott. Vincenzo D’Amico), ha inferto un duro colpo alla pratica del demansionamento infermieristico, condannando l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Reggio Calabria al risarcimento dei danni in favore di una professionista sanitaria.
La pronuncia riaccende i riflettori su una piaga cronica della sanità pubblica italiana: l’utilizzo sistematico di personale qualificato per sopperire alle carenze d’organico delle figure di supporto.
Il caso: dieci anni a fare i “tuttofare” in corsia
Il ricorso è stato presentato da un’infermiera (appartenente all’allora categoria professionale D) in servizio presso il reparto SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria. La lavoratrice ha denunciato di essere stata adibita ordinariamente e continuativamente, per un periodo compreso tra maggio 2014 e settembre 2024, a mansioni inferiori proprie del personale OSS o ausiliario.
A causa della cronica assenza di personale di supporto in pianta organica, gli infermieri del reparto si sono trovati a svolgere quotidianamente attività puramente esecutive, tra cui:
- Igienizzazione dei letti e degli arredi.
- Riordino delle stanze e cambio delle lenzuola.
- Cura dell’igiene personale dei pazienti (cambio di pannoloni, svuotamento di padelle e pappagalli).
- Distribuzione dei pasti e smaltimento delle rimanenze.
- Risposta ai campanelli e ai citofoni.
Anche dopo l’introduzione parziale degli OSS in reparto (avvenuta solo dal 2021 in poi), le carenze persistevano, soprattutto durante i turni notturni, scoperti dal personale di supporto e interamente gestiti dagli infermieri.
Le testimonianze dei colleghi: “Le mansioni inferiori erano prevalenti”
A confermare il quadro desolante sono state le testimonianze di altri colleghi del reparto, raccolte in procedimenti analoghi. I testi hanno riferito che, per la particolare fragilità dei pazienti psichiatrici ospitati, le attività di cura e igiene assorbivano la maggior parte del tempo lavorativo.
Mentre per la preparazione e la somministrazione delle terapie farmacologiche era sufficiente circa un’ora e mezza a turno, il resto del tempo veniva impiegato per sopperire alla mancanza di OSS. Una situazione che, come evidenziato dal Giudice, determinava una chiara confusione dei ruoli, portando pazienti e visitatori a credere erroneamente che tali compiti esecutivi rientrassero nei doveri dell’infermiere.
Il principio di diritto: quando lo svolgimento è sistematico scatta l’illegittimità
L’ASP si è difesa sostenendo che le mansioni non fossero state rifiutate dalla lavoratrice e richiamando lo spirito di collaborazione del codice deontologico. Il Tribunale ha però respinto fermamente queste argomentazioni, allineandosi all’orientamento recente della Corte di Cassazione (Ordinanze n. 87/2026 e n. 13728/2026).
Secondo i giudici:
Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se viene rispettato il parametro della prevalenza dello svolgimento delle attività del proprio inquadramento.
Le mansioni dell’infermiere (definite dal DM 739/1994) richiedono autonomia, responsabilità e competenze specialistiche del tutto eterogenee rispetto alle attività puramente esecutive del personale ausiliario. Inoltre, il “dovere di compensare le carenze della struttura” previsto dal codice deontologico infermieristico può operare solo in casi eccezionali e temporanei, e non può diventare una modalità ordinaria di organizzazione del lavoro.
La decisione del Tribunale: risarcimento e spese legali
Ritenuto ampiamente provato il demansionamento, il Tribunale di Reggio Calabria ha condannato l’ASP al risarcimento del danno professionale, biologico e d’immagine subito dall’infermiera.
Il danno è stato quantificato in via equitativa nella misura del 15% della retribuzione mensile globale percepita per tutto il periodo richiesto (oltre dieci anni di servizio), maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria. L’Azienda Sanitaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 5.200,00 euro oltre accessori di legge.
Questa sentenza rappresenta un precedente importante per la tutela della dignità dei professionisti sanitari. Ribadisce che l’efficienza e la continuità del servizio pubblico non possono essere garantite calpestando i diritti dei lavoratori e svilendo le competenze di chi ha intrapreso un percorso di studi specialistico.
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