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18 Gen 2026, Dom

In quale occasione l’OSS può somministrare farmaci in base al Profilo del 2021 e alla riforma del 2024?

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Si fa spesso confusione tra la normativa nazionale in vigore e le proposte di riforma mai approvate. È cruciale comprendere che, in Italia, la somministrazione di terapie resta un atto infermieristico. Vediamo in quali ambiti l’OSS può essere coinvolto e quali sono i limiti imposti dalla legge.

​Il ruolo dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) è fondamentale nell’assistenza quotidiana, ma i suoi confini professionali, soprattutto in relazione alla somministrazione di farmaci, sono da tempo oggetto di dibattito e di molta confusione, alimentata da bozze di riforma e iniziative regionali.

​È necessario ribadire un punto fermo: a oggi, non è stata approvata alcuna riforma nazionale del Profilo OSS (introdotto nel 2001) che includa la somministrazione autonoma di farmaci tra le mansioni proprie dell’Operatore.

​La Normativa Vigente: Un Limite di Competenza

​Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 2001, che definisce il profilo dell’OSS, le sue attività riguardano l’assistenza di base, l’igiene, il supporto nella mobilizzazione e l’aiuto nelle attività della vita quotidiana. La somministrazione di qualsiasi terapia è, per legge, un atto di competenza infermieristica o medica.

​Questo significa che l’OSS standard, in qualunque contesto (ospedaliero, territoriale o domiciliare), non è autorizzato a somministrare farmaci in autonomia.

​Il Nodo della Formazione Complementare (Il Famoso Accordo 2021)

​La confusione nasce dal cosiddetto progetto dell’“OSS con formazione complementare in assistenza sanitaria” (a volte chiamato “OSSS” o “OSS Super”).

​Nel 2021, era stato elaborato un Accordo Stato-Regioni che prevedeva un percorso formativo aggiuntivo di 300 ore per attribuire a questi operatori nuove funzioni. Tuttavia, tale Accordo non è mai stato ratificato a livello nazionale e non ha dunque valore di legge.

​Nonostante l’assenza di normativa nazionale, alcune Regioni hanno autonomamente avviato o sperimentato corsi integrativi. Il testo di quell’Accordo del 2021 prevedeva che l’OSS formato, sempre e solo su delega, attribuzione e sotto la supervisione diretta dell’Infermiere, potesse eseguire determinate somministrazioni, quali:

  • ​Farmaci per via orale (escludendo la via sublinguale).
  • ​Iniezioni per via intramuscolare.
  • ​Iniezioni per via sottocutanea.

​La Chiave è l’Attribuzione e la Vigilanza Infermieristica

​Quindi, qual è la risposta pratica?

​Anche nelle realtà regionali che hanno attivato i percorsi di formazione integrativa, l’atto di somministrazione farmaci non è mai autonomo.

​Se l’OSS con formazione aggiuntiva è chiamato a eseguire queste mansioni, lo fa esclusivamente per attribuzione dell’Infermiere Responsabile e sotto la sua costante vigilanza e controllo. La responsabilità dell’atto, in caso di errore o omissione, ricade sull’Infermiere che ha valutato la situazione clinica, ha ritenuto l’OSS capace di eseguire l’azione e ha mantenuto la supervisione dell’intero processo.

​In conclusione, l’OSS non può somministrare farmaci in base al Profilo del 2001 né in base a una riforma del 2024 che non esiste. La partecipazione a percorsi integrativi può consentire all’OSS di eseguire l’atto di somministrazione solo in contesti ben definiti, ma questo resta sempre un atto attribuito, supervisionato e controllato dall’Infermiere professionale, figura che detiene la competenza esclusiva per legge.

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