histats.com
martedì, Aprile 23, 2024
HomeAmministrativiPermessi per visite ed esami. Novità per Infermieri, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie,...

Permessi per visite ed esami. Novità per Infermieri, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Fisioterapisti.

Pubblicità

Con il nuovo CCNL del Comparto Sanità arrivano novità su permessi per visite ed esami. Ecco cosa spetta a Infermieri, Ostetriche, OSS, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Fisioterapisti.

Novità per quanto concerne i permessi per visite mediche dall’Art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2019-2021 di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Operatori Socio Sanitari, Fisioterapisti, Professioni Sanitarie, Amministrativi e Tecnici del SSN.

Ma cosa dice l’Art. 51 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità?

Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

  1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
  2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
  3. I permessi orari di cui al comma 1:
      • a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonche’ con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative;
      • b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi dieci giorni.

4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa.

In tale ipotesi, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all’orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore e’ sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.

7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

8. La domanda di fruizione dei permessi e’ presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita’, la domanda puo’ essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 e’ giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

10. L’attestazione e’ inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure e’ trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

11. Nel caso di concomitanza tra l’espletamento di visite specialistiche, l’effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacita’ lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e’ imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia e’ giustificata mediante:

  • a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalita’ ordinariamente previste in tale ipotesi;
  • b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10.

12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacita’ lavorativa e’ determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza e’ imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza e’ giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lettera b).

13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l’assenza dal domicilio e’ giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.

14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacita’ al lavoro, e’ sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita’ di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita’ lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all’amministrazione prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonche’ il fatto che la prestazione e’ somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

15. Resta ferma la possibilita’ per il dipendente, per le finalita’ di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi al conto ore individuale, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL relativi al comparto Universita’.

16. Il presente articolo sostituisce la previsione di cui all’art. 34, comma 1, del CCNL comparto Universita’ del 16 ottobre 2008, III e IV capoverso.

_________________________

AVVISO!

  • Per chi volesse commentare questo servizio può scrivere a redazione@assocarenews.it
  • Iscrivetevi al gruppo Telegram di AssoCareNews.it per non perdere mai nessuna informazione: LINK
  • Iscrivetevi alla Pagina Facebook di AssoCareNews.itLINK
  • Iscrivetevi al Gruppo Facebook di AsssoCareNews.itLINK

Consigliati da AssoCareNews.it:

RELATED ARTICLES

Novità

© 2023-2024 Tutti i diritti sono riservati ad AUSER APS - San Marco in Lamis - Tra sanità, servizi socio sanitari e recupero della memoria - D'intesa con AssoCareINFormazione.it.

© 2023-2024 ACN | Assocarenews.it

Quotidiano Sanitario Nazionale – In attesa di registrazione al Tribunale di Foggia.

Direttore: Angelo “Riky” Del Vecchio – Vice-Direttore: Marco Tapinassi

Incaricati di Redazione: Andrea Ruscitto, Lorisa Katra, Luigi Ciavarella, Antonio Del Vecchio, Francesca Ricci, Arturo AI.

Per contatti: WhatsApp > 3474376756Scrivici

Per contatti: Cell. > 3489869425PEC

Redazione Centrale: AUSER APS - Via Amendola n. 77 - San Marco in Lamis (FG) – Codice Fiscale: 91022150394