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Legge 251/2000: disciplina della Dirigenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Sanitarie.

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La Legge 251/2000 è indicata anche come la “Legge della Dirigenza”. E’ stata voluta per disciplinare essenzialmente i Dirigenti Infermieri, Ostetrici e delle Professioni Sanitarie.

E’ conosciuta meglio nell’ambito sanitario come la “Legge della Dirigenza”. Si tratta della L. 251/2000, la norma che ha contribuito alla nascita della Dirigenza nell’ambito Infermieristico, Ostetrico e delle Professioni Sanitarie. Ecco di cosa parla e cosa disciplina maggiormente.

La Legge 251/2000 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica“. E’ stata Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000.

Il Dirigente Infermiere, Ostetrico e delle Professioni Sanitarie è ormai una figura piuttosto consolidata, sia in ambito pubblico, sia in ambito privato. Con l’entrata in vigore della norma si sancisce una volta per tutte l’autonomia gestionale e di auto-gestione dei Professionisti Sanitari non Medici.

La Legge disciplina le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica e stabilire che che il professionista sanitario non dipende più dal Medico, ma ha un agire indipendente.

Riferendosi al Professionista Sanitario moderno, si parla per la prima volta di:

  • capacità;
  • autonomia;
  • responsabilità;
  • capacità di prendersi cura del Cittadino ammalato e bisognoso di assistenza.

Le necessità di salute della popolazione sono cambiate negli ultimi decenni e le professioni si sono radicalmente evolute. Gli Infermieri, gli Infermieri Pediatri, le Ostetriche e gli altri Professionisti aderenti alle discipline tecniche, riabilitative, preventive non sono più quelli di 10-20-30 anni fa.

Con la nascita degli Ordini, inoltre, voluti con la Legge 3/2018, tutto si è notevolmente evoluto. Le Dirigenze, poi, sono state staccate contrattualmente dal Comparto Sanità ed inserite nei Quadri Dirigenti (un po’ come i Medici e gli Odontoiatri).

Infermieri, Infermieri Pediatrici ed Ostetriche hanno raggiunto l’autonomia con l’emanazione dei profili professionali, con l’abolizione del mansionario e con l’emanazione della Legge 42/99. Tali cambiamenti hanno portato alla lenta ma inesorabile trasformazione di tutti gli altri profili professionali “cugini” nell’ambito tecnico, riabilitativo e preventivo.

Il suggello finale si è avuto con la cosiddetta Legge Lorenzin, la già citata L. 3/2018, con cui sono nate:

  1. FNOPI –Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche;
  2. Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica (FNOPO);
  3. Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP (FNO TSRM PSTRP).

La Legge 251/2000 stabilisce, nei suoi primi quattro articoli, la struttura generale attualmente utilizzata per la classificazione delle professioni sanitarie, individuando:

  • professioni infermieristiche e professione sanitaria ostetrica (art. 1);
  • professioni sanitarie riabilitative (art. 2);
  • professioni tecnico-sanitarie, suddivise in un’area tecnico-diagnostica e un’area tecnico-assistenziale (art.3);
  • professioni tecniche della prevenzione (art 4).

Quali sono le parole chiave della Legge 251/2000?

Sono essenzialmente due:

  1. autonomia;
  2. responsabilità.

La norma mette in crisi soprattutto la parte medica, che non dispone più degli “inservienti”, ma è costretta a collaborare con figure del tutto autonome. A distanza di anni molti Medici o Odontoiatri non lo hanno ancora digerito e provano in ogni modo ad ostacolare l’operato di Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche e Professioni Sanitarie.

Viene meno la figura del Primario.

Il cosiddetto “Primario“, ovvero la figura apicale che sovrintendeva su tutto e su tutti, non ha più ragion di esistere e anche la parte medica ha dovuto riorganizzarsi. Non sono poche le denunce da parte di professionisti sanitari nei confronti dei medici per abuso di potere.

Legge 251/2000 e le 22 Professioni Sanitarie.

La Legge 251/2000 stabilisce esattamente quanti e quali sono le 22 professioni sanitarie oggi presenti in Italia. Tutte disciplinate e rappresentante da Federazioni Nazionali Autonome (FNOPI per gli Infermieri e gli Infermieri Pediatrici; FNOPO per le Ostetriche e gli Ostetrici; FNO TSRM PSTRP per tutte le altre).

La loro esatta collocazione (Profilo Professionale) è sancita con il Decreto Ministeriale Sanità del 29 marzo 2001 n. 118. Tale D.M. le raggruppa secondo le classi stabilite dalla normativa.

Ecco il D.M. 118/2001.

Definizione delle figure professionali di cui all’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (articolo 6, comma 1, legge n. 251/2000).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Articolo 1.

(omissis)

DECRETA:

Le figure professionali di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono incluse nelle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, come specificato nei successivi articoli.

Articolo 2.

Nella fattispecie: “professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica” sono in- cluse le seguenti figure professionali:

  1. a)  infermiere;
  2. b)  ostetrica/o;
  3. c)  infermiere pediatrico.

Articolo 3.

Nella fattispecie: “professioni sanitarie riabilitative” sono incluse le seguenti figure professionali:

  1. a)  podologo;
  2. b)  fisioterapista;
  3. c)  logopedista;
  4. d)  ortottista – assistente di oftalmologia;
  5. e)  terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
  6. f)  tecnico della riabilitazione psichiatrica;
  7. g)  terapista occupazionale;
  8. h)  educatoreprofessionale.

Articolo 4.

1. Nella fattispecie: “Professioni tecnico-sanitarie” articolata in area tecnico-diagnostica e area tec- nico-assistenziale, sono incluse le seguenti figure professionali:

Testo aggiornato al 28 aprile 2006

1.1. area tecnico – diagnostica:

  1. a)  tecnico audiometrista;
  2. b)  tecnico sanitario di laboratorio biomedica;
  3. c)  tecnico sanitario di radiologia medica;
  4. d)  tecnico di neurofisiopatologia.

1.2. area tecnico – assistenziale:

  1. a)  tecnico ortopedico;
  2. b)  tecnico audioprotesista;
  3. c)  tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
  4. d)  igienista dentale;
  5. e)  dietista.

Articolo 5.

Nella fattispecie: “professioni tecniche della prevenzione” sono incluse le seguenti figure professio- nali:

    1. a)  tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
    2. b)  assistente sanitario.

Ecco il testo della Legge n.251 del 10 agosto 2000.

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000).

Art. 1 – 251/2000.

(Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonchè dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche al fine di contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di aziendalizzazione nel Servizio sanitario nazionale, all’integrazione dell’organizzazione del lavoro della sanità in Italia con quelle degli altri Stati dell’Unione europea.
3. Il Ministero della sanità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana linee guida per:

a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata.

In questo art. viene definita la forma autonoma delle professioni infermieristiche ed ostetriche; nelle loro specifiche attività di prevenzione, cura e salvaguardia della salute rende chiare le funzioni di ciascuna categoria; si parla di Codici Deontologici e si stabilisce l’autonomia dei processi di nursing infermieristico ed ostetrico.

Art. 2 – 251/2000.

(Professioni sanitarie riabilitative)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

Art. 3 – 251/2000.

(Professioni tecnico-sanitarie)

1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area tecnico-diagnostica e dell’area tecnico-assistenziale svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell’area tecnico-sanitaria, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, al diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale con l’obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell’Unione europea.

Art. 4 – 251/2000.

(Professioni tecniche della prevenzione)

1. Gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Tali attività devono comunque svolgersi nell’ambito della responsabilità derivante dai profili professionali.

2. I Ministeri della sanità e dell’ambiente, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emanano linee guida per l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie e nelle agenzie regionali per l’ambiente della diretta responsabilità e gestione delle attività di competenza delle professioni tecniche della prevenzione.

Art. 5 – 251/2000.

(Formazione universitaria)

1. Il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1,2,3 e 4 della presente legge, in possesso di diploma universitario o di titolo equipollente per legge.

2. Le università nelle quali è attivata la scuola diretta a fini speciali per docenti e dirigenti di assistenza infermieristica sono autorizzate alla progressiva disattivazione della suddetta scuola contestualmente alla attivazione dei corsi universitari di cui al comma 1.

Art. 6 – 251/2000.

(Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento)

1. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

2. Il Governo, con atto regolamentare emanato ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 19 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, definisce la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, della presente legge, per l’accesso ad una nuova qualifica unica di dirigente del ruolo sanitario, alla quale si accede con requisiti analoghi a quelli richiesti per l’accesso alla dirigenza del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le regioni possono istituire la nuova qualifica di dirigente del ruolo sanitario nell’ambito del proprio bilancio, operando con modificazioni compensative delle piante organiche su proposta delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Art. 7 – 251/2000.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio. Fino alla data del compimento dei corsi universitari di cui all’articolo 5 della presente legge l’incarico, di durata triennale rinnovabile, è regolato da contratti a tempo determinato, da stipulare, nel limite numerico indicato dall’articolo 15-septies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal direttore generale con un appartenente alle professioni di cui all’articolo 1 della presente legge, attraverso idonea procedura selettiva tra i candidati in possesso di requisiti di esperienza e qualificazione professionale predeterminati. Gli incarichi di cui al presente articolo comportano l’obbligo per l’azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica definita ai sensi della normativa vigente. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche si applicano le disposizioni del comma 4 del citato articolo 15-septies. Con specifico atto d’indirizzo del Comitato di settore per il comparto sanità sono emanate le direttive all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per la definizione, nell’ambito del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, del trattamento economico dei dirigenti nominati ai sensi del presente comma nonchè delle modalità di conferimento, revoca e verifica dell’incarico.

2. Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente, con modalità analoghe a quelle previste al comma 1, per le professioni sanitarie di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l’attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale.
3. La legge regionale che disciplina l’attività e la composizione del Collegio di direzione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, prevede la partecipazione al medesimo Collegio dei dirigenti aziendali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Per ulteriori approfondimenti sulle Professioni Infermieristiche, Ostetriche e Sanitarie:

FNOPI – Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

Codice Deontologico Infermieri 2019: testo, articoli e capi.

Profilo Professionale dell’Infermiere: Decreto Ministeriale n. 739 del 1994.

Profilo Professionale Infermiere Pediatrico. DM n. 70/1997.

FNOPO – Federazione Nazionale Ordini Professione Ostetrica.

Codice Deontologico Ostetrica/o.

FNO TSRM PSTRP: ecco l’Ordine delle Professioni Sanitarie.

Dott. Angelo Riky Del Vecchio
Dott. Angelo Riky Del Vecchiohttp://www.angelorikydelvecchio.com
Nato in Puglia, vive e lavora in Puglia, Giornalista, Infermiere e Scrittore. Già direttore responsabile di Nurse24.it, attuale direttore responsabile del quotidiano sanitario nazionale AssoCareNews.it. Ha al suo attivo oltre 15.000 articoli pubblicati su varie testate e 18 volumi editi in cartaceo e in digitale.
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