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Ferie non godute. Aziende sanitarie devono restituire milioni di euro a Medici, Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

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L’ANAAO-ASSOMED interviene sulle ferie non godute e sul monte ore. Aziende sanitarie devono restituire milioni di euro a Medici, Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie.

Come stabilito dalla Corte di Cassazione Civile – Sezione 6 – Ordinanza del 6.10.2022, n. 29113, le ferie non godute per esigenze di servizio da parte dei lavoratori della sanità vanno ripagate al dipendente.

La Corte di Cassazione dà ragione ai dipendenti.

Come si ricorderà un dirigente di una Azienda Sanitaria Locale pugliese, all’atto della cessazione dal servizio, aveva chiesto la corresponsione dell’indennità sostituiva per 38 giorni di ferie maturati negli ultimi quindici mesi del rapporto, non fruiti nonostante le istanze presentate in quanto queste ultime erano state tutte respinte dal Direttore della sua unità operativa con la motivazione “necessità di servizio”.

Contro il provvedimento di reiezione della sua richiesta il predetto ha prodotto ricorso al Tribunale di Trani che però lo ha rigettato, così come la Corte d’Appello di Bari a cui si era successivamente rivolto, sulla base del fatto che il dirigente non avesse provato che il mancato godimento delle ferie fosse dovuto ad esigenze di servizio. L’interessato ha quindi proposto ricorso per cassazione che, con ordinanza del 6.10.2022, n. 29113 lo ha accolto.

La Corte di Cassazione, in maniera inequivocabile, ha evidenziato che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie -se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse nel termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.

La Corte di Cassazione ha pertanto rilevato una manifesta erroneità nell’argomentare giuridico della Corte territoriale, la quale ha valorizzato soltanto comportamenti asseritamente inerti del lavoratore, senza esaminare i comportamenti datoriali e chiudendo la causa in applicazione erronea della regola sull’onere della prova.

I giudici di Cassazione, con ordinanza del 6.10.2022, n. 29113, hanno quindi cassato la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, affinché decida la controversia facendo applicazione dei principi sopra esposti.

ANAAO-ASSOMED era già interventui più volte su tale argomento, presentando anche un suo studio.

Andare in pensione senza aver goduto di tutte le ferie necessarie per rifocillarsi e ridurre le condizioni di stress per un Medico (ma anche per Infermieri, Infermieri Pediatrici, Ostetriche/i, Oss, Fisioterapisti e altre Professioni Sanitarie) è avvilente dal punto di vista sia fisico, sia psicologico. Lo sanno molto bene i medici italiani che, a causa della ormai cronica carenza di personale, a cui seguono inevitabili problematiche organizzative, non riescono ad andare in ferie anche se ne fanno esplicita richiesta. Secondo un sondaggio di Anaao-Assomed, sono più di 5 milioni i giorni di ferie accumulati negli anni dalla classe medica. In particolare, in area medica il 15% degli intervistati ha più di 120 giorni di ferie arretrate, in area chirurgica il 14,8%, in area servizi e in dirigenza sanitaria il 6,5%. A i 5 cinque milioni vanno inoltre aggiunti anche tutti i giorni di ferie che i sanitari, entrati in pensione o comunque non più in rapporto lavorativo con la pubblica amministrazione negli ultimi 10 anni, hanno dovuto “lasciare sul campo”.

Qualche settimana fa il tema della mancanza di professionisti sanitari è stato sollevato anche nel corso di un recente Question time alla Camera, in cui il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ricordato di aver istituito, proprio a ridosso dell’inizio del suo mandato, «un apposito gruppo di lavoro con l’obiettivo di affrontare la questione della carenza del personale sanitario e il conseguente ricorso da parte delle aziende sanitarie ad affidamenti esterni. I temi che si stanno approfondendo costituiranno i contenuti di nuove proposte normative, che intendo adottare prima dell’inizio dell’estate». Purtroppo è l’evidenza dei fatti. Si tratta di un problema enorme, che non trova soluzione e che mette a rischio di burnout e di malpractice i sanitari e il loro personale di supporto.

Cosa dicono le norme in materia?

La Direttiva 2003/88/CE, che regolamenta gli orari di lavoro nel settore pubblico, sancisce che «ogni dipendente ha diritto a un periodo di ferie annuali retribuite e non rinunciabile e che è vietata la monetizzazione delle ferie fino al momento della cessazione del rapporto lavorativo. E ciò ha senso in quanto serve a impedire al datore di usare questo strumento per far lavorare di più i dipendenti, spingendoli a rinunciare alle ferie in cambio di denaro. In Italia, però, abbiamo dato un’interpretazione parzialmente diversa: è vietata la monetizzazione delle ferie, punto. Questo è un principio che però contrasta con la normativa comunitaria».

La Corte di Giustizia Europea «ha infatti più volte affermato che l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE va interpretato nel senso che contrasta con una normativa nazionale che preveda il mancato riconoscimento dell’indennizzo per le ferie di cui il lavoratore non abbia potuto usufruire per causa a lui non imputabile prima della data della cessazione del rapporto. Questo significa che il dipendente non solo non può perdere il diritto a fruire delle ferie pregresse, ma soprattutto permane il suo diritto a vedersele monetizzate dopo la cessazione del rapporto di lavoro».

Pertanto il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a consentire al lavoratore di esercitare concretamente il suo diritto, informandolo allo stesso tempo che la mancata fruizione potrebbe comportare la perdita dell’indennizzo: se il lavoratore ha, nonostante tutto, rinunciato volontariamente e consapevolmente, allora (e solo allora) perderà la possibilità di essere indennizzato, ma se ciò non accade è possibile attivarsi nei confronti dell’Azienda sanitaria per richiedere il pagamento dell’indennità per i giorni di ferie accumulati negli anni nella misura pari alla retribuzione lorda per ogni giorno non goduto, oltre ai riflessi previdenziali.

La prescrizione del diritto all’indennizzo è decennale e decorre dal giorno in cui è cessato il rapporto di lavoro, per cui ancor più rilevante potrebbe essere il numero di coloro che potrebbero utilmente richiedere il pagamento dell’indennizzo per le ferie di cui non hanno potuto godere nella loro carriera lavorativa.

A quanto può ammontare la monetizzazione delle ferie non godute?

Facciamo un esempio concreto. Un Medico va in pensione e ha 400 giorni di ferie non godute. Con i conti della serva si arriva a circa 100.000 euro da riconoscere al lavoratore (molto meno per Infermieri e altri professionisti della salute).

Qualche tempo fa i legali della Consulcesi & Partners sono riusciti a vincere una dura causa in vari tribunali nel Lazio, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Toscana e in altre regioni italiane: in tutti i casi le aziende sono state condannate a pagare, in favore dei sanitari assistiti, fino a 56mila euro, oltre al rimborso delle spese legali.

E voi vi siete ritrovati in questa stessa situazione? Scriveteci i vostri commenti a redazione@assocarenews.it.

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