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Federazione delle Professioni Sanitarie al Governo: “troppe criticità sulla riammissione dei Massiofisioterapisti”.

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Federazione delle Professioni Sanitarie al Governo: “Criticità derivanti dall’approvazione dell’emendamento 15.02 al decreto legge 34/2023 (DL Bollette) sui Massiofisioterapisti”.

Con l’approvazione da parte della Camera del disegno di legge di conversione del decreto legge 34/2023 e alla luce dei tempi ormai ristretti per portare a compimento l’iter di conversione che impediranno al Senato di apportare modifiche, la Federazione nazionale Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM PSTRP) esprime e ribadisce la propria contrarietà nei confronti di quella che considera una insensata ed iniqua forzatura al sistema ordinistico e all’opera a cui con dedizione e sacrifici gli Ordini TSRM e PSTRP e la loro Federazione nazionale stanno da anni portando avanti per dare piena e responsabile attuazione alla parte di loro interesse della legge 3/2018 e al DM 9 agosto 2019.

Con la modifica approvata in Commissione (*), da un lato, vengono riaperti i termini di iscrizione all’elenco speciale ad esaurimento (ESE) dei Massofisioterapisti (MFT) di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019 e, dall’altro, vengono edulcorati i requisiti richiesti, sino ad oggi giustamente stringenti.

In questi anni – dichiara la Presidente Tresa Calandra – abbiano sempre affermato che se il Legislatore avesse voluto prevedere una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione agli ESE, ci saremmo limitati a prenderne atto, purché fossero mantenuti i requisiti richiesti dal decreto ministeriale del 9 agosto 2019. A loro difesa – prosegue la Presidente – negli ultimi quattro anni i nostri Ordini si sono visti costretti ad affrontare, insieme alla Federazione nazionale e al Ministero della salute, numerosi ricorsi, con un importante impegno di spesa. Oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che con l’approvazione dell’emendamento in questione, non solo non si è ritenuto necessario un preventivo confronto con la nostra Federazione nazionale, ente pubblico, sussidiario dello Stato e parte in causa diretta sulla questione, ma si è accolta una modifica che, oltre ad intervenire sulle regole di ingaggio (su cui ribadiamo la nostra posizione assolutamente contraria), riapre i termini di accesso agli ESE in modo discriminatorio, prevedendo la possibilità esclusivamente per i MFT e non anche per gli altri 17 profili, quelli dell’art. 1 del predetto decreto.

Soddisfatta Teresa CALANDRA – Presidente della FNO TSRM e PSTRP

Il preventivo confronto tra il Legislatore e la nostra Federazione nazionale in merito ad una ipotesi di intervento normativo sugli ESE avrebbe certamente evitato l’approvazione di una modifica piena di criticità e peggiorativa della situazione attuale.

Infatti, la volontà di superare quanto di coerente in questi ultimi anni ci ha consegnato la giurisprudenza amministrativa consentirà ad una sola categoria di iscriversi con riserva sino al 30 giugno 2026, affinché nel frattempo possa svolgere l’attività e maturare i 36 mesi richiesti.

La sentenza del Consiglio di Stato 04513 del 1° giugno 2022 afferma chiaramente che non è dato sapere con certezza quel che il MFT può agire senza essere oggetto di segnalazioni per esercizio abusivo di una professione sanitaria:

15. Il Collegio, tuttavia, non può esimersi dal rilevare come il processo di riforma sopra tratteggiato non possa dirsi ancora definitivamente compiuto in quanto rimasto inspiegabilmente incompleto della definizione in dettaglio dei contenuti propri della categoria residuale di operatore di interesse sanitario e del relativo ambito operativo. Come già evidenziato l’art. 1, comma 2, della legge 43/2006, lascia “ferma la competenza delle regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie” ma non risulta al Collegio che tale disciplina abbia avuto un coerente sviluppo.

In ragione di ciò, questa Sezione non può, dunque, che rilanciare lo stringente invito del giudice di prime cure affinché – anche eventualmente dietro impulso dello Stato centrale, in un’ottica di armonizzazione nazionale della regolamentazione di settore – intervenga al più presto e nel senso suindicato un chiaro e definitivo sviluppo regolatorio anche al fine di evitare gravi ricadute di tipo occupazionale e sociale”.

Per gestire tale incertezza, proprio a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sin dall’autunno scorso è attivo un apposito tavolo ministeriale, ancora senza esito.

Pertanto, da una parte, il Consiglio di Stato ci dice che non sono stati definiti i “contenuti propri della categoria residuale di operatore di interesse sanitario e del relativo ambito operativo” e, dall’altra, il Legislatore consente agli appartenenti a quella stessa categoria di iscriversi, con riserva, all’ESE di cui all’art. 5 del DM 9 agosto 2019, in attesa che maturino i mesi di attività lavorativa che, stante quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, non potrà essere svolta senza l’alto rischio di incorrere in esercizio abusivo di una professione sanitaria.

Il nostro auspicio – conclude la Presidente Calandra – è che i segnali di apertura ricevuti nell’ultima settimana da parte dei vertici del Ministero della salute, che a seguito del nostro intervento hanno preso coscienza delle criticità che la modifica comporta, possano tradursi nel breve termine in una proposta correttiva in grado di ripristinare i principi di equità e leale collaborazione tra Istituzioni dello stesso Stato venute meno con la presentazione e l’approvazione dell’emendamento 15.02.

Note:

(*) «Art.15-bis. – (Ulteriori misure per fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario) – 1. Per le medesime finalità di cuial comma 1 dell’articolo 15 del presente decreto e al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

“4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la posizione di coloro che sono iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, possono iscriversi al citato elenco speciale ad esaurimento coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di isioterapista, anche se abbiano svolto un’attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi.

L’iscrizione, da effettuare entro il 30 giugno 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento di un’attività professionale per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 30 giugno 2026”.

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