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Elezioni Ordini Infermieri 2020: ecco il regolamento elettorale approvato dalla FNOPI.

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Regolamento sulle Procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI Approvato nel CN del 12/10/19. Trasmesso al Ministero della salute in data 28 ottobre 2019.

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ELETTORALI PER IL RINNOVO DEGLI ORDINI PROVINCIALI

Art. 1 – Organi degli Ordini

1. Ciascun Ordine, favorendo l’equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
A) il Consiglio direttivo costituito:
a) da sette componenti, di cui sei componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico non superano il numero di cinquecento;
b) da nove componenti, di cui otto componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e un componente in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di cinquecento ma non il numero di millecinquecento;
c) da quindici componenti, di cui tredici componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere e due componenti in rappresentanza della professione sanitaria di Infermiere pediatrico, se, complessivamente, gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere e gli iscritti all’Albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico superano il numero di millecinquecento;
Qualora non risultino Infermieri pediatrici eletti, il Consiglio Direttivo è composto da soli Infermieri.

B) la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere e la Commissione di albo della professione sanitaria di Infermiere pediatrico costituite ciascuna
a) da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti all’albo stesso non superano i millecinquecento
b) da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila
c) da nove componenti se gli iscritti superano i tremila.
d) qualora le Commissioni di albo della professione sanitaria di infermiere pediatrico non vengano costituite, in analogia a quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 e successive modificazioni , le attribuzioni previste dal comma 2, dell’art. 3, del decreto legislativo C.P.S. n. 233/46 e successive modificazioni spettano, al Consiglio Direttivo dell’Ordine, integrato da un componente estratto a sorte tra gli iscritti all’albo professionale della professione sanitaria di Infermiere pediatrico dell’Ordine stesso.

C) il Collegio dei revisori composto da tre membri, di cui uno supplente.
2. I componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo (disciplinare) e del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

1. L’assemblea elettorale degli Iscritti all’Ordine deve essere convocata a cura del Presidente
uscente, nel terzo quadrimestre dell’anno in cui gli Organi scadono.
2. Devono essere convocati tutti i professionisti iscritti alla data della delibera di indizione delle elezioni (compresi i sospesi e i morosi). Tra la data della delibera dell’indizione delle elezioni e la data della prima votazione devono decorrere non meno di trenta giorni e non più di sessanta.
3. La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell’ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l’Ordine abbia un numero di isc ritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni.
5. Il seggio è unico, non si possono attivare più seggi contemporaneamente, si possono scegliere diverse sedi di voto.
6. Lo svolgimento delle tre assemblee elettive deve effettuarsi entro il limite temporale di 40 giorni complessivi.
7. La delibera di indizione delle elezioni deve stabilire:
– il numero dei giorni delle votazioni (minimo due, massimo cinque), le relative date, gli orari e la sede o le sedi di svolgimento delle operazioni elettorali.
– le modalità di voto se cartaceo o elettronico.
– le decisioni utili e i mezzi idonei a garantire la segretezza e la sicurezza del voto
– gli impegni di spesa per il corretto svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 3 – La convocazione

1. L’avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria (es. Posta1pro) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo.
2. E’ posto a carico dell’Ordine l’onere di provare unicamente l’invio delle convocazioni. 3. L’avviso deve contenere:
– l’indicazione del luogo e/o dei luoghi di convocazione, nonché i giorni delle votazioni dei quali uno festivo, indicando l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni per ogni giorno;
– l’indicazione dei nominativi dei membri del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori uscenti;
– l’indicazione delle modalità di voto se cartaceo e/o elettronico;
– l’indicazione che avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.
4. L’avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito dell’Ordine e comunicato alla FNOPI per la relativa pubblicazione sul sito nazionale almeno 20 giorni prima della data della prima convocazione.

Art. 4 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto di voto tutti i professionisti iscritti agli Albi alla data fissata per la prima
convocazione.
2. Ha diritto di voto il professionista iscritto successivamente alla data di indizione delle elezioni, anche se non convocato per motivi di rispetto della tempistica.
3. Sono eleggibili tutti gli iscritti agli albi compresi i consiglieri, i componenti delle Commissioni di albo e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che abbiano presentato la propria candidatura singolarmente o nell’ambito di una lista.
4. La lista deve essere composta da un numero di componenti pari alla somma del numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere e deve essere indicato l’organo per il quale si presenta la candidatura.
5. E’ vietata la candidatura in più liste concorrenti.
6. La presentazione della candidatura in una lista vale anche come presentazione di singola candidatura, anche nel caso in cui la lista non venga ammessa.
7. Per garantire l’equilibrio di genere le liste devono contenere una rappresentanza di entrambi i sessi nella misura minima di 1/3 dei componenti totali della lista.
8. All’atto della presentazione le liste dei candidati devono indicare un referente di lista e devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti del Consiglio direttivo, delle Commissioni di albo e del Collegio dei Revisori da eleggere; le liste, inoltre, devono essere sottoscritte dai singoli candidati e corredate da copia del documento di identità dei candidati e dei firmatari.
9. La presentazione di singola candidatura deve essere sottoscritta da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere per il quale si presenta la candidatura e deve essere sottoscritte dal singolo candidato e corredate da copia del documento di identità dello stesso e dei firmatari.
10. Le firme devono essere autenticate dal Presidente uscente, o da un suo delegato, che controlla che i candidati e i firmatari siano iscritti all’albo.
11. Depositata la candidatura del singolo o della lista il Presidente uscente, o un suo delegato, verifica entro 5 giorni dal deposito la regolarità della candidatura e comunica al singolo candidato o al referente della lista l’ammissione o l’esclusione della candidatura singola o dell’intera lista.
12. La singola candidatura e le liste devono essere presentate, a pena di irricevibilità, mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell’Ordine, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente a quello fissato per l’inizio delle operazioni di voto.
13. L’Ordine provvede, entro 10 giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea elettorale, alla pubblicazione di tutte le candidature ammesse sul proprio sito istituzionale, indicando le liste con il nome e il logo ove trasmesso dalla lista. Nel caso in cui si presenti omonimia tra candidati ammessi sarà l’Ordine che provvederà ad inserire le date di nascita dei candidati omonimi per permetterne l’esatta identificazione.
14. La singola candidatura e le liste ammesse al voto restano valide, senza possibilità di modificazione alcuna, per l’intero svolgimento delle operazioni elettorali .
15. Le liste devono essere denominate e la denominazione deve essere conferente e nel rispetto del Codice deontologico. È vietato in qualsiasi forma l’utilizzo del marchio OPI/FNOPI.

Art. 5 – Propaganda elettorale.

1. La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
2. La propaganda elettorale consiste unicamente nell’espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.
3. Al fine di permettere la diffusione dei programmi e degli intendimenti dei candidati , l’Ordine attiva sul proprio sito istituzionale uno spazio destinato alla diffusione dei programmi dei candidati o delle liste ammessi alla votazione. Lo spazio deve essere fruibile dal giorno successivo alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sino al giorno antecedente la votazione; l’accesso alla pagina dovrà essere interdetto a partire dalle 24 ore antecedenti l’inizio della votazione. In caso di seconda e terza convocazione lo spazio tornerà ad essere fruibile dal giorno successivo alla seduta non valida sino alle 24 ore antecedenti l’inizio della nuova votazione.
4. Qualunque intervento sulla pagina destinata alla propaganda elettorale deve essere sottoscritto da un candidato ammesso e pubblicato sotto la sua responsabilità.

Art. 6 – Composizione della Commissione elettorale (seggio elettorale).

1. Il giorno della convocazione dell’assemblea elettorale all’orario di apertura della stessa come indicato nella lettera di convocazione, il Presidente uscente costituisce la Commissione elettorale o seggio elettorale (da qui in avanti commissione elettorale)
2. La Commissione elettorale è composta da:
a) i tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all’assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidati, né sottoscrittori di candidature singole o di lista, due dei quali con funzioni di scrutatori;
b) il professionista sanitario più giovane d’età, presente all’assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo, alle Commissioni di albo o al Collegio dei revisori uscenti, non candidato, né sottoscrittore di candidature singole o di lista, che esercita le funzioni di segretario.
3. I tre componenti di cui alla lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
4. Per ciascun componente della commissione elettorale di cui alle lettere a) e b) è individuato il componente supplente che dovrà essere reperibile durante l’intera tornata elettorale per intervenire nel caso di impedimento dei componenti effettivi.
5. Nel caso in cui l’Ordine abbia deliberato di dar corso alle operazioni di voto con modalità elettronica la commissione sarà coadiuvata da un responsabile informatico nominato nella delibera di indizione delle votazioni che deve intervenire e presenziare a tutte le operazioni di voto.
6. Decorse tre ore dall’apertura del seggio (rectius apertura dell’assemblea elettorale) qualora sia impossibile procedere alla costituzione della commissione elettorale, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti, esclusivamente mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell’Ordine confermando la data della convocazione successiva.
7. La Commissione elettorale una volta composta resta immodificabile anche in caso di votazioni in seconda e terza convocazione.
8. Regolarmente costituita la commissione elettorale il Presidente uscente termina le proprie funzioni in ambito elettorale.

Art. 7 – Sede del seggio elettorale

1. Le operazioni di voto, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella delibera di indizione delle votazioni, si svolgono nelle sedi indicate nella delibera e riportate nella lettera di convocazione.
2. Il seggio è unico e non possono essere aperti più seggi contemporaneamente.
3. Il seggio, qualunque sia il luogo prescelto, deve essere allestito con cabine elettorali o comunque strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto.
4. All’interno del seggio elettorale deve essere messo a disposizione di tutti gli elettori l’elenco dei candidati ammessi singolarmente o per lista, firmato con valore certificativo dal Presidente uscente.
5. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti (es. santini) di qualsivoglia natura oppure altro materiale di propaganda elettorale, fatti salvi quelli in possesso degli elettori per uso personale.
6. La permanenza nel seggio elettorale è consentita ai soli componenti della Commissione elettorale che devono sovraintendere alle operazioni di voto, al responsabile informatico ove previsto e al personale amministrativo dell’Ordine, nonché all’eventuale personale di vigilanza.
7. L’accesso è consentito agli elettori ed è limitato al tempo strettamente necessario all’espressione del voto.

Art. 8 – Operazioni di voto

1. Spetta al Presidente del seggio di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del
voto verificando che all’inizio delle operazioni le urne siano vuote.
2. Il voto è segreto e personale e non è ammessa la delega.
3.Gli elettori fisicamente impediti possono esercitare il proprio diritto di voto con l’assistenza di un accompagnatore; possono usufruire del voto assistito con accompagnatore in cabina: le persone non vedenti; affette da amputazione o paralisi degli arti o con gravi impedimenti. Qualora la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al Presidente di seggio, deve essere richiesto uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’ASL. La certificazione deve precisare che “l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un accompagnatore”.
4. Le operazioni elettorali si svolgono presso la/le sede/sedi e nei giorni individuati nella delibera.
5. Le operazioni di voto si aprono con la regolare costituzione della Commissione elettorale.
6. Il Presidente della Commissione elettorale, con l’eventuale supporto della struttura amministrativa dell’Ordine, verifica l’identità dell’elettore con documento in corso di validità e il suo diritto al voto, ne registra la presenza al voto con l’apposizione della firma del votante e registrazione degli estremi del documento d’identità in apposito elenco dei votanti predisposto e gli consegna una matita copiativa e le schede elettorali recanti il timbro dell’Ordine Provinciale.
7. Il voto può essere espresso per l’intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista oppure riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, o ppure il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
8. Salvo l’ipotesi di voto elettronico sotto disciplinato, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche per i componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine e della o delle Commissioni di albo e gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell’Ordine, su cui l’elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista.
9. Le schede cartacee devono essere inserite dall’elettore nell’urna relativa all’organo da eleggere.
10. Il Presidente del seggio chiude all’ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura delle urne e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all’urna e ai plichi o ai contenitori vengano incollate due strisce di carta recanti il bollo dell’Ordine e la firma del Presidente del seggio e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente del seggio rinvia la votazione all’ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
12. All’ora stabilita del giorno successivo il Presidente del seggio, ricostituito il seggio e constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell’urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l’ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
13. Nel caso in cui la delibera preveda lo spostamento del seggio in diverse sedi, il Presidente del seggio dovrà garantire lo spostamento del materiale elettorale e delle urne presso la sede temporanea solo per l’orario delle votazioni al termine delle quali tutto il materiale dovrà essere riportato presso la sede primaria delle operazioni di voto per la custodia secondo le modalità sopra indicate o presso la sede dell’OPI.
14. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente del seggio e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell’Ordine.
15. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.
16. Le operazioni di scrutinio possono essere rinviate alla dalla giornata successiva a quella in cui è terminato lo svolgimento delle operazioni di voto.
17. Nel caso in cui le operazioni di scrutinio durino più giornate il Presidente del seggio deve garantire l’integrità delle urne e dei plichi/contenitori come previsto dal comma 10 e delle operazioni compiute deve redigere verbale come previsto al comma 14.

Art. 9 – Operazioni di voto – voto elettronico

1. Con delibera del Consiglio Direttivo può essere disposto che le votazioni avvengano con
l’espressione del voto telematico.
2. Il sistema informatico per la registrazione dei voti deve avere le seguenti caratteristiche:
a) prevedere un archivio digitale contenente l’elenco di tutti gli iscritti aventi diritto di voto e di tutti i candidati;
b) assicurare una procedura che preveda l’utilizzo di tre password diverse che devono essere combinate tra loro per l’abilitazione del sistema di voto e di tutte le cabine elettroniche installate. Due password sono consegnate al Presidente del seggio e al Segretario della Commissione elettorale mentre la terza è rilasciata al responsabile informatico che gestisce il sistema informatico di voto;
c) prevedere che il sistema possa essere attivato solamente in presenza di tutte le persone in possesso della password;
d) prevedere che il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto avvenga tramite apposite funzioni che consentano di identificare l’identità del votante con l’inserimento del Codice fiscale, la registrazione dell’avente diritto al voto e che verifichino che il votante non abbia già votato e verifichi l’avvenuto voto da parte dell’iscritto;
e) prevedere che al termine della fase di voto dopo la conferma del votante il sistema emetta una scheda di voto che dal votante è inserita, previa personale verifica sulla conformità della scelta effettuata, nell’apposita urna;
f) Prevedere il blocco della postazione al termine del voto dell’iscritto, in attesa dell’attivazione dell’elettore successivo;
g) Prevedere, nel caso in cui la fase di voto avvenga in giorni diversi, che consenta la procedura di sospensione, disabilitando tutte le sue funzioni per impedire qualsiasi accesso al sistema e ai dati che contiene e alla riattivazione delle procedure di voto recuperando le informazioni salvate al momento della sospensione e riabilitando le funzioni della votazione. Entrambe le procedure di sospensione e riattivazione sono effettuate utilizzando le password di cui alla lettera b);
h) Prevedere che in nessun momento sia possibile avere risultati parziali o accedere ai risultati fino al momento in cui non viene dichiarata la chiusura definitiva delle votazioni;
i) Prevedere che alle fasi di voto, sempre mediante l’utilizzo delle password di cui alla lettera b) sia consentito di eseguire la chiusura definitiva del sistema impedendo qualsiasi ulteriore acceso e che solo dopo la chiusura definitiva del sistema siano forniti i risultati.
3. Le urne nelle quali sono poste le ricevute di voto dagli elettori sono sigillate e conservate almeno per 180 giorni.
4. L’apertura delle urne e l’esame delle ricevute avviene solo in caso di contestazioni o necessità di ulteriori controlli.

Art. 10 – Verifica del raggiungimento del quorum

1. Nell’ipotesi di prima o seconda convocazione della tornata elettorale terminate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti. In caso di non raggiungimento del quorum , il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione e non procede allo scrutinio.
2. La notizia del mancato raggiungimento del quorum viene pubblicata sul sito dell’Ordine con avviso contenente la convocazione successiva come già deliberate e comunicate nella lettera di convocazione.

Art. 11 – Scrutinio

1. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, in caso di voto elettronico, il Presidente del
seggio dichiara l’esito della votazione come determinato dal sistema informatico.
2. In caso di voto cartaceo il Presidente del seggio qualora la votazione sia stata dichiarata valida provvede al conteggio delle schede depositate nell’urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti (fa fede il registro firme) e schede depositate nell’urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell’urna, il Presidente del seggio, in caso di più urne, provvede a s igillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all’apertura dell’urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell’urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l’identità dell’elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l’apposita matita copiativa.
5. E’ comunque nulla la scheda che contenga elementi di riconoscimento, intendendosi per tali i segni grafici estranei ai nomi o ad essi non essenziali, pieghe della scheda diverse da quelle segnalate, qualsiasi altro segno o macchia idoneo a distinguere una scheda dalle altre.
6. Il Presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull’assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.
7. Il verbale deve contenere una graduatoria con l’indicazione di tutti i voti riportati da ciascun candidato.
8. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero complessivo dei posti da attribuire.
9. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della deliberazione di iscrizione all’albo dell’ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all’esercizio professionale e, sussidiariamente, dell’età anagrafica.

Art. 12 – Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del
seggio.
2. Dalla proclamazione del risultato del voto decorrono i trenta giorni per impugnare il risultato elettorale innanzi alla CCEPS.
3. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente del seggio e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l’uno e gli altri appongono la firma.
4. Il Presidente del seggio notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell’ordine, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell’istruzione, dell’università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale di competenza territoriale nonché alla Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e all’ente nazionale di previdenza e assistenza della categoria.
5. A conclusione dei lavori il Presidente del seggio consegna all’Ordine tutto il materiale elettorale, comprese le schede, la cui conservazione è a cura dell’Ordine.

Art. 13 – Prima Convocazione Eletti

1. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione, il Consiglio direttivo, si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali e attivare le procedure per individuare il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti
2. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
3. Chi ha svolto l’incarico di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
4. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione le Commissioni di Albo si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età.
5. Ogni Commissione di Albo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario per gli albi con un numero superiore a mille.
6. Il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario possono essere sfiduciati anche singolarmente con la maggioranza dei due terzi dei componenti della Commissione.
7. Il presidente ha la rappresentanza dell’albo, di cui convoca e presiede la commissione. Il Vice Presidente sostituisce il presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

Art. 14 – Individuazione del Presidente Collegio Revisori dei Conti

1. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta proclamazione, il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del componente più anziano di età, per procedere alla individuazione del Presidente del CRC che secondo quanto previsto dalla legge 3/2018 deve essere un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.
All’individuazione del Presidente del Collegio dei revisori si procede con le seguenti modalità 2. Il componenti del CRC procedono alla consultazione del Registro dei revisori legali tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e consultabile sul sito web https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione -legale mediante la funzione “ricerca iscritto” e l’elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali tenut o dal Ministero dell’interno e consultabile al sito web http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/revisori-enti- locali mediante le funzioni “accedi alle banche dati” ed “elenco revisori” circoscrivendo la ricerca ai comuni di interesse e procede alla individuazione di almeno 5 nominativi che rispondono al requisito della doppia iscrizione cui inviare una richiesta di offerta economica corredata da curriculum vitae.
3. Ricevute le offerte i membri del CRC selezioneranno il candidato maggiormente idoneo valorizzando i seguenti elementi:
– l’onorario richiesto per lo svolgimento dell’incarico
– l’esperienza maturata nella revisione di Enti Locali (regioni, provincie, comuni) o altri Enti pubblici non economici.
– L’esperienza maturata nella consulenza ad Ordini Professionali, Enti Locali ed altri Enti pubblici non economici.

Art. 15 – Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui l’organo è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I soggetti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell’intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori , in questo caso sarà il Presidente del Consiglio direttivo ad adottare i provvedimenti necessari alla indizione delle elezioni entro il termine indicato al comma 1.
4 – I Componenti delle Commissioni d’albo decadono automaticamente alla cessazione del mandato del Consiglio direttivo in carica al momento della loro elezione (dei componenti della Commissione d’albo), ciò al fine di permettere il contestuale rinnovo degli Organi.
Art. 16– Rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi della Federazione Nazionale delle Professioni Infermieristiche tenuto conto di quanto espressamente previsto dalla legge 3/2018 e dai successivi Decreti ministeriali.
2. Le elezioni del Comitato Centrale devono svolgersi nel primo trimestre dell’anno successivo alle elezioni dei Consigli Direttivi degli OPI.
3. Ciascun presidente di OPI dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo (comma 2 punto 9 Legge 3/2018) secondo lo schema di cui alla tabella A allegata al presente Regolamento.
4. Ai fini della votazione il numero degli iscritti all’Opi è quello risultante dall’estrazione effettuata dall’Albo unico nazionale degli iscritti alle ore 14.00 del giorno antecedente a quello stabilito per la prima convocazione dell’assemblea elettorale.

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