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Commissione d’Albo dei TSRM: “We have a problem”.

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La Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica della FNO TSRM-PSTRP esce in questi giorni con dichiarazioni da “Fin qui tutto bene” nel merito della recente Sentenza del Tar Lazio secondo cui il medico radiologo deve essere presente a tutela del cittadino.

Ma come stanno davvero le cose? In questi giorni in più testate sanitarie online appare un comunicato della Commissione di Albo Nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica della FNO TSRM-PSTRP dall’identico contenuto e medesimo reiterante titolo: «per i tecnici sanitari di radiologia medica non cambia nulla».

Effettivamente la sensazione che tale articolo desti è che le cose debbano svolgersi secondo le regole già scritte, che la Regione Veneto voleva abrogare perché a sua detta in «violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento, irragionevolezza e manifesta illogicità del provvedimento adottato dal Ministero della Salute in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connessi alle esposizioni mediche».

È il caso però di discutere quanto consegnato alla stampa dalla scrivente Commissione:

Preme anzitutto evidenziare che in due precedenti interventi [1] Assocarenews.it aveva già trattato il tema, qualificando come “Lapsus Freudiano” – improprio se non proprio sconveniente – la denominazione della integrazione normativa del 2015 all’art. 6, ex decreto legislativo n. 187/2000; infatti intitolando tali prescrizioni normative come “LINEE GUIDA” si andava a confondere mere integrazioni normative ed indicazioni di “interpretazione autentica” con le genericamente intese (e soprattutto NON OBBLIGATORIE) linee guida; fattispecie peraltro adesso puntualmente esplicitata anche dalla sentenza dell’organo di giustizia amministrativa di primo grado.

D’altro canto la stessa commissione d’Albo, identificando ancora oggi le stesse prescrizioni normative come «raccomandazioni organizzative» incappa – forse astutamente – proprio nell’errore che vorrebbe ex post evidenziare.

Passando al più stretto merito delle dichiarazioni dell’organo collegiale, premesso che dallo stesso dispositivo della sentenza si evinca una NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO della FNO TSRM PSTRP, certamente stigmatizzabile quale ATTO GRAVE nei confronti dei quasi 30 mila professionisti operanti in tutta Italia ed iscritti al proprio ordine, perché era in quella sede, che si occupa anche di questioni a carattere nazionale, che andavano portate tutte le dichiarazioni ed osservazioni del caso, se non altro per almeno ribadire LA ESISTENZA di una intera classe professionale senza la quale di fatto la diagnostica per immagini, la radioterapia, la medicina nucleare e la fisica sanitaria in tutta Italia semplicemente non esisterebbero;

premesso che risulti futile ribadire – lo ha già fatto la corte – la vigenza di quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre 2015;

e premesso che in generale la giurisdizione dei TAR concerne la legittimità (cioè la conformità o meno a regole giuridiche) di eventuali atti lesivi di interessi legittimi e solo in casi eccezionali attiene anche al merito dell’azione amministrativa e che quindi la medesima corte non potrebbe qualitativamente o quantitativamente aggiungere, togliere alcunché o modificare quelle stesse regole giuridiche o ancor meno intervenire a qualsivoglia titolo «sull’impatto che queste hanno avuto sulla sanità italiana nei sette anni di vigenza»;

ebbene,

asserire che «ciò che il TAR non afferma è che la presenza debba essere necessariamente fisica» va contro quelle medesime regole giuridiche contenute nel TESTO NORMATIVO che si voleva annullare, che identificano con puntualità le fattispecie già qui a suo tempo illustrate:

  1. Regime di ricovero ordinario, DH o DS o in elezione, in strutture pubbliche o private ospedaliere;
  2. Regime di ricovero in urgenza-emergenza in strutture pubbliche o private ospedaliere;
  3. Regime ambulatoriale in strutture territoriali e presidi radiologici privati accreditati e non.

Fattispecie nelle quali la presenza fisica del medico radiologo è SEMPRE prevista. L’unica accezione riguarda il «regime di ricovero in urgenza-emergenza resa in un pronto soccorso in zona disagiata o in un punto di primo intervento ove non sia presente il Medico radiologo».

Perché FISICA?

Perché quelle stesse norme, come pure il testo giurisprudenziale de quo ha sottolineato:

«si risolvano nel prevedere la presenza di personale medico specializzato o la possibilità per il medico radiologo di modificare il protocollo di esecuzione in relazione alle esigenze cliniche del paziente.» …

… in tal senso va precisato che in continuità ed affatto diversamente con quanto stabilito dall’art. 4, ex d. lgs. 187/00, il c. 122 dell’art. 7 del d. lgs. n. 101/2020, integra l’atto della ottimizzazione nella «responsabilità clinica» ossia la «responsabilità attribuita a un medico specialista per la supervisione e gestione delle esposizioni mediche individuali».

La domanda nasce spontanea: come si può esercitare tale funzione senza una presenza «necessariamente FISICA»?

Per quanto alle successive affermazioni, premesso che ad altisonanti proclami politici è certamente preferibile il parere scientifico, in un particolarissimo ambito sanitario caratterizzato dal fattore di rischio radiologico, definito dal recentemente scomparso Giorgio Nazareno Trenta, dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Frascati (RM), anche Presidente della Associazione Italiana di Radioprotezione Medica dal 1994 fino al 2013: «uno dei rischi più gravi»; ove comunque entrambe le affermazioni non cambino di una virgola il dettato normativo, potendosi al più avvicinarsi o meno allo stesso, ed ove invece sia evidente ed ormai consolidato dalla norma che tra principi di giustificazione ed ottimizzazione il medico radiologo è investito personalmente da una responsabilità diretta sul paziente, pare non proprio in linea con il giudizio della corte affermare, peraltro ad un livello di eccessiva genericità, che «laddove si espleti una attività radiologica, in struttura o in organico o nel processo, debba esserci almeno un Medico radiologo» …

anche perché la seconda domanda che nasce spontanea è:

Cosa altro avrebbe mai da fare il medico radiologo in struttura o in organico, se non STARE CON IL PAZIENTE?

Per quanto alla tele-radiologia, di nuovo ricordando che le linee guida per l’assicurazione di qualità in teleradiologia (Rapporti ISTISAN 10/44), individuano la assenza di un medico radiologo quale situazione «temporaneamente e occasionalmente verificabile» e che in una molteplicità di occasioni è stato chiarito che la stessa non può e non deve sostituirsi all’apporto professionale diretto del professionista medico, va confermato che la tele-radiologia all’interno della stessa struttura NON DEVE ESSERE SINONIMO DI SCUSA PER L’ALLONTANAMENTO DAL PAZIENTE ma soltanto la possibilità di gestione decentrata del solo flusso di informazioni diagnostiche, che può essere fruibile in modalità multiprofessionale e multidisciplinare.

Infine,

apparendo del tutto surreali le riflessioni addotte circa «l’esercizio professionale dei TTSSRM», che quindi non possono nemmeno essere prese in considerazione, e tenendo presente che solo un atteggiamento da tre scimmiette può risultare funzionale ai vari propagandistici NEGAZIONISMI sulla mera dequalificazione istitituzionale del TSRM, caso unico nello scenario Italiano di tutte le professioni sanitarie non mediche,

la scrivente Commissione di albo nazionale dei Tecnici sanitari di radiologia medica della FNO TSRM-PSTRP, dovrebbe rispondere anche ad una terza domanda:

La FNO TSRM PSTRP ha in programma concrete, IMMEDIATE ed URGENTI azioni politiche ed istituzionali in ordine al recupero delle titolarità di giustificazione ed ottimizzazione in capo al TSRM?

Perché solo con quelle si potrà disegnare il professionista che ora alberga solo nelle loro fantasie.

«Soo far soo good» … or «We have a problem» ?

Dott. Calogero Spada
Dott. Calogero Spada
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Bari, 1992), perfezionato in Neuroradiologia (Bari, 2001), Laureato Magistrale (Pavia, 2015), Master II liv. in Direzione e Management (Casamassima – BA, 2017) e di I liv. in Coordinamento (Castellanza – VA, 2011); dal 2017 guest blogger e web writer in sanità.
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