Il confine tra esenzione fiscale e tassazione ordinaria nel mondo della sanità rimane un tema caldo, specialmente per quanto riguarda l’assistenza domiciliare. Una recente risposta del Ministero dell’Economia a un’interrogazione in commissione Finanze al Senato ha gelato le speranze di molti operatori: per gli Operatori Socio Sanitari (OSS), l’esenzione IVA resta un traguardo lontano.
Questa decisione comporta che, anche nell’ambito dell’assistenza domiciliare integrata, alle prestazioni degli OSS continui ad applicarsi l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Il problema del riconoscimento professionale.
La motivazione principale è di natura “soggettiva”. Secondo il Ministero dell’Economia, la figura dell’OSS non rientra nel perimetro delle professioni sanitarie per diversi motivi normativi:
- Il Testo Unico: L’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie non include la figura dell’operatore socio sanitario tra le professioni riconosciute.
- La formazione: Una nota del Ministero della Salute del 2018 ha chiarito che, per tipologia di formazione e competenze, l’OSS non è assimilabile ai professionisti sanitari.
- Mancanza di requisiti: Di conseguenza, non essendo considerati professionisti sanitari “abilitati”, l’esenzione IVA non è applicabile alle loro prestazioni.
L’assistenza domiciliare integrata e il vincolo di “accessorietà”.
Un punto cruciale sollevato durante l’interrogazione riguardava la possibilità di considerare il lavoro dell’OSS come “accessorio” rispetto a quello di medici o infermieri all’interno di un servizio complesso erogato per conto delle ASL. Se la prestazione dell’OSS fosse considerata accessoria a una prestazione medica esente, potrebbe teoricamente seguire lo stesso regime fiscale.
Tuttavia, il Ministero ha posto paletti molto rigidi:
- Obiettivo comune non sufficiente: Non basta che tutte le prestazioni puntino allo stesso risultato (la salute del paziente) per creare un’unità fiscale.
- Dipendenza funzionale: Deve esistere un nesso di dipendenza funzionale stretta. La prestazione accessoria deve integrare, completare o rendere possibile quella principale.
- Il medesimo soggetto: Le operazioni devono essere poste in essere dallo stesso soggetto in necessaria connessione con l’operazione principale.
Valutazione caso per caso.
In conclusione, non è sufficiente un “generico collegamento” tra l’attività dell’OSS e quella medica. Perché scatti l’esenzione, la prestazione dovrebbe formare un “tutt’uno” inscindibile con l’operazione sanitaria principale. Questa ricorrenza deve essere valutata caso per caso, analizzando gli elementi concreti di ogni specifica situazione.
Al momento, dunque, il carico fiscale del 22% rimane una realtà per le famiglie e le società che si avvalgono di queste figure fondamentali per l’assistenza domestica.
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