Negli ultimi anni, il tema del riconoscimento dei diritti contrattuali del personale sanitario è tornato con forza al centro del dibattito pubblico e sindacale. In particolare, la segreteria provinciale FIALS Bergamo ha recentemente denunciato una mancata applicazione delle norme contrattuali che garantiscono il diritto al pasto completo per tutti i lavoratori del comparto sanitario che prestano un orario minimo di almeno sei ore giornaliere o notturne.
Il contesto della problematicità.
La segnalazione è partita da Alfredo De Marchi, segretario responsabile FIALS Bergamo, che ha richiamato l’attenzione dell’ASST Bergamo EST, attraverso una lettera indirizzata al Direttore Generale, Dott. Marco Passaretta, e alla dirigente responsabile delle relazioni sindacali, Dott.ssa Angela Colicchio, nonché al Coordinatore RSU dell’azienda.

Il nodo centrale è la tutela dei diritti del personale che, pur lavorando un minimo di sei ore, viene privato del diritto a un pasto completo in condizioni lavorative che includono rientri in posizione di disagio (PD), ricoprendo ruoli organizzativi, svolgendo missioni alternative alla normale fatturazione del vitto, o operando in uffici con esigenze di servizio straordinarie.
La sicurezza giuridica: Cassazione e giurisprudenza recenti.
A rafforzare la posizione di FIALS è intervenuta una consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che nelle sentenze più recenti – tra cui la n.5547/2021 e l’ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025 – ha ribadito con chiarezza il principio secondo cui ogni lavoratore nel settore sanitario che superi le sei ore di lavoro ha diritto a consumare un pasto completo. Questo diritto è indipendente dal fatto che il lavoratore operi su turni o meno.
In caso di impossibilità di accesso al servizio mensa, dovuta a continuità assistenziale o altre ragioni organizzative, la normativa prevede che il lavoratore debba ricevere un buono pasto sostitutivo. Tali buoni pasto devono essere calcolati secondo gli articoli 33 del DPR 2070/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990 e sue modifiche.
La disparità di trattamento: esempi a confronto.
FIALS Bergamo sottolinea una situazione di ingiustificata discriminazione: mentre alcune aziende sanitarie di eccellenza come l’ASST PG 23 forniscono solo un sacchetto alimentare di modestissimo valore, da fruire frettolosamente e solo se le condizioni di servizio lo consentono, altre realtà territoriali più attente al rispetto dei diritti del lavoratore – come la Provincia di Bergamo e la Regione Lombardia – erogano buoni pasto decisamente più favorevoli (rispettivamente 12 e 7 euro).
Questa disparità non solo crea un clima di ingiustizia, ma mette anche in evidenza una presunta “anarchia” nella gestione delle mense aziendali e dei servizi a tutela del personale, come denunciato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.
La storia di una vertenza sindacale.
Il problema non è nuovo per FIALS Bergamo, che già dal 2016 ha segnalato alla direzione delle aziende sanitarie provinciali questa mancata applicazione normativa attraverso comunicazioni verbali e scritte. Anche le diffide legali, inviate dall’avvocato Carlo Menga nel 2024 e aggiornate nel 2025, sono rimaste senza risposte concrete.
La situazione rimane quindi critica e rappresenta, per il sindacato FIALS, un caso emblematico di mancato rispetto dei diritti del personale sanitario, con conseguenze sia sulla qualità della vita lavorativa dei dipendenti sia sul rispetto delle norme contrattuali e di legge.
Verso una richiesta di chiarezza e rispetto.
In vista dell’incontro di contrattazione previsto per il 10 ottobre 2025, FIALS Bergamo, tramite il segretario De Marchi, intende porre con forza questo tema all’ordine del giorno, auspicando un impegno chiaro e univoco da parte della RSU e dell’amministrazione aziendale nel riconoscere concretamente il diritto al pasto completo con tutte le implicazioni economiche e organizzative che ne derivano.
In caso di ulteriori resistenze o elusioni, il sindacato è pronto a intraprendere iniziative legali e giudiziarie, anche a livello individuale, per ottenere il risarcimento retroattivo dei pasti non riconosciuti, basandosi sul solido fondamento giurisprudenziale offerto dalle recenti sentenze della Corte di Cassazione.
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