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8 Mar 2026, Dom

“Facevo l’Oss, non l’infermiere”: perché il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso da 158mila euro.

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È una sentenza destinata a far discutere quella depositata il 18 febbraio 2026 dal Tribunale di Lecce. Al centro della vicenda c’è il delicato tema del demansionamento, un grido d’allarme che molti infermieri lanciano quotidianamente dai reparti di tutta Italia, ma che in questo caso non ha trovato riscontro nelle aule di giustizia.

La vicenda: cinque anni di “lavoro extra”.

La storia inizia nel 2013 in un reparto di geriatria della provincia di Lecce. Un infermiere, assunto con contratti a tempo determinato, sostiene di essersi trovato intrappolato in una realtà ben diversa da quella descritta dal suo profilo professionale. A causa della cronica carenza di Operatori Socio-Sanitari (Oss), l’uomo ha riferito di aver trascorso gran parte dei suoi turni tra cambio di pannoloni, assistenza ai pasti e igiene personale dei degenti.

Un carico di lavoro non solo “umiliante” per la sua professionalità, ma anche logorante per il fisico: l’infermiere ha infatti documentato episodi di forti dolori lombari dovuti alla movimentazione dei pazienti. Una situazione talmente insostenibile da spingerlo a dare le dimissioni nel 2018 per trasferirsi all’Asl di Brindisi, rinunciando alla stabilità di un posto vicino a casa.

La richiesta di risarcimento.

Convinto delle proprie ragioni, l’infermiere ha chiesto un risarcimento danni di oltre 158.000 euro all’Asl di Lecce. La tesi era semplice: le mansioni “inferiori” avevano soppiantato quelle qualificate, annullando di fatto il suo ruolo di infermiere.

La difesa dell’Asl e la decisione della giudice.

L’Azienda sanitaria, difesa dall’avvocata Maria Cristina Basurto, ha però presentato un quadro differente: quelle attività erano solo occasionali e non impedivano al professionista di svolgere i suoi compiti principali.

La giudice del Lavoro, Gabriella Puzzovio, ha dato ragione all’Asl. Ecco perché:

  • Le funzioni infermieristiche restavano centrali: dalle testimonianze è emerso che l’infermiere continuava comunque a somministrare terapie, rilevare parametri vitali e gestire le urgenze.
  • La questione del turno notturno: di notte, quando l’attività di igiene e somministrazione pasti è quasi assente, il lavoro era puramente infermieristico.
  • La “tolleranza” della legge: la giurisprudenza permette l’assegnazione di mansioni inferiori se queste hanno un carattere accessorio e marginale rispetto all’attività principale.

Una lezione per il futuro.

Questa sentenza traccia un confine importante: non basta “fare anche” il lavoro di un Oss per configurare un demansionamento risarcibile. Nel pubblico impiego, per vincere una causa del genere, bisogna dimostrare che le mansioni superiori siano state totalmente soppiantate o che l’impiego in compiti inferiori sia sistematico e prevalente.

Per molti infermieri rimane l’amaro in bocca per una realtà corsistica spesso ai limiti, ma per i giudici, finché la terapia viene somministrata e i parametri monitorati, la professionalità non può dirsi calpestata.

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