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19 Gen 2026, Lun

Dietrofront dell’Agenzia delle Entrate: torna la tassazione agevolata al 5% sulle ore di Pronta Disponibilità Infermieristica.

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Si risolve un’incertezza normativa che aveva generato malcontento nella categoria: le ore di pronta disponibilità prestate dagli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) tornano ufficialmente a beneficiare dell’imposta sostitutiva del 5%. A stabilirlo è l’Agenzia delle Entrate con una nuova risposta, che corregge la precedente interpretazione e accoglie i pareri dei Ministeri competenti.

La notizia è stata accolta con sollievo dagli operatori sanitari, dopo che, a ottobre, l’Agenzia delle Entrate aveva messo in discussione l’agevolazione fiscale su una fetta significativa del compenso extra.

La controversia era nata con l’interpello n. 272 del 27 ottobre 2025, in cui l’Agenzia aveva inizialmente escluso le ore di pronta disponibilità dalla tassazione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026. La motivazione era di natura contrattuale: secondo la prima lettura, la pronta disponibilità (regolata dall’Art. 44 del CCNL Sanità) era considerata una modalità organizzativa “ordinaria”, distinta dal lavoro straordinario inteso in senso eccezionale (Art. 47).

A distanza di poco più di un mese, l’Agenzia ha compiuto un netto dietrofront. Con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025, ha riconosciuto che le ore di pronta disponibilità rientrano a pieno titolo nella definizione di lavoro straordinario, potendo quindi beneficiare dell’aliquota agevolata del 5%.

Il cambio di rotta è stato determinato dai pareri ufficiali richiesti ai Ministeri della Pubblica Amministrazione e della Salute, che hanno fornito un’interpretazione più coerente con lo spirito della Legge di Bilancio 2026.

  • Ministero della Pubblica Amministrazione: ha chiarito che il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non distingue tra diverse tipologie di straordinario e che ogni prestazione resa oltre l’orario ordinario ricade in tale definizione. Ha inoltre sottolineato che la relazione tecnica della Legge di Bilancio aveva incluso la pronta disponibilità nel calcolo dei costi dell’agevolazione.
  • Ministero della Salute: ha rafforzato il concetto, ricordando che il CCNL Sanità include esplicitamente i richiami in servizio per pronta disponibilità nel tetto annuo massimo di 180 ore di straordinario. La volontà del legislatore, pertanto, era palesemente quella di includere queste ore nell’agevolazione fiscale.

La nuova interpretazione ristabilisce un principio fondamentale: la pronta disponibilità, pur essendo programmata, è a tutti gli effetti una forma di lavoro straordinario e viene ora riconosciuta come tale anche sul piano fiscale.

Questo chiarimento è cruciale per la categoria, specialmente in un momento di elevati carichi assistenziali, in quanto:

  1. Evita Disparità: garantisce omogeneità di trattamento fiscale per tutte le ore lavorate oltre l’orario ordinario.
  2. Riconosce l’Impegno: riconosce la natura gravosa della pronta disponibilità, che vincola il professionista alla reperibilità.

Unica eccezione confermata sono le prestazioni svolte in sede elettorale, che, non essendo disciplinate dal CCNL Sanità ma dalla normativa elettorale generale, restano escluse dalla tassazione agevolata.

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