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Statuto AssoCare.it – Associazione Nazionale Infermieri e Professionisti della Salute esperti di Formazione e di Informazione

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Statuto AssoCare.it 

Associazione Nazionale Infermieri e Professionisti della Salute esperti di Formazione e Informazione

Sodalizio nato ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato”

Modificato dall’Assemblea Generale dei Soci (La Spezia, 18 marzo 2017)

Art. 1

Chi siamo e cosa facciamo?

L’Associazione Nazionale Infermieri e Professionisti della Salute esperti di Formazione e Informazione ASSOCARE, nasce seguendo le disposizioni della Legge n. 266 dell’11 agosto 1991 “Legge quadro sul volontariato” e ha come scopo societario:

  1. 1)  la promozione dello sviluppo professionale degli infermieri per migliorare l’assistenza alla persona e più in generale contribuire ad elevare la qualità di vita dell’uomo, come individuo e come collettività, anche attraverso l’uso più consapevole dei mass-media, di internet, delle nuove tecnologie attuali e future;

  2. 2)  la creazione di rapporto di reciproca fiducia e collaborazione tra assistito e professionista infermiere e tra laici e sanitari.

    Art. 2

    Le nostre attività

L’attività dell’Associazione si sviluppa nei seguenti ambiti:

  1. 1)  Ideazione, promozione, pubblicazione e diffusione di materiale informativo sia di carattere scientifico che di documentazione (in cartaceo e in digitale o su qualsivoglia supporto la scienza e la tecnologia metteranno a disposizione degli associati negli anni a venire);

  2. 2)  pubblicazione di volumi, riviste e periodici di carattere professionale o comunque attinenti a problematiche legate alla salute;

 
  1. 3)  promozione di studi e tesi di laurea e ricerca sull’informazione e sulla formazione in ambito sanitario;

  2. 4)  organizzazione di convegni di studio, seminari, corsi di aggiornamento e di formazione professionale connessi ai propri scopi associativi;

  3. 5)  realizzazione di studi e ricerche relativi ai processi di innovazione tecnologica, organizzativa e professionale nel campo sanitario;

  4. 6)  organizzazione e tenuta di un centro di documentazione e raccolta di materiale informativo specialistico e inerente agli ambiti statutari;

  5. 7)  consulenza e collaborazione agli enti ed istituzioni sanitarie ed assistenziali. Art. 3

    Quanto durerà l’Associazione?

La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato; il suo scioglimento può avvenire per decisione unanime degli associati o per sopravvenuta impossibilità di conseguimento degli scopi associativi. La delibera di scioglimento dovrà indicare i soggetti pubblici e/o privati a cui devolvere il materiale di archivio e documentazione raccolti, nonché il patrimonio eventualmente residuo, al netto della passività

Art. 4

La nostra sede

La sede legale e sociale di AssoCare è attualmente fissata in Santa Giustina in Colle (PD), Via Fratte 86/A (Cap 35010). Il Consiglio Direttivo può con propria delibera, trasferire altrove la sede, definire ulteriori recapiti ai fini organizzativi su tutto il territorio nazionale

Art. 5

Come comunica l’associazione?

AssoCare dispone di diversi mezzi per comunicare all’esterno, tra cui:

  1. 1)  congresso nazionale;

  2. 2)  rivista periodica www.NurseNews.it, organo ufficiale dell’Associazione;

  3. 3)  portale internet www.assocare.it;

  4. 4)  convegni di studio, seminari, sit-in, mostre, eventi e dibattiti sul web e nelle piazze;

  5. 5)  conferenze, video, audio, dispense, manuali, volumi cartacei e digitali;

  6. 6)  ogni altro mezzo ritenuto opportuno dal sodalizio.

    Art. 6

    Chi dirige l’associazione?

Gli Organi di gestione dell’Associazione sono:

  1. 1)  Assemblea dei Soci;

  2. 2)  Consiglio Direttivo;

  3. 3)  Presidente;

 

4) Soci;
5) in alcuni ambiti specifici anche collaboratori esterni.

L’Associazione è costituita da:

Art. 7

I Soci

  1. 1)  Soci Ordinari, ovvero: infermieri ed altri operatori sociali e sanitari che per la loro attività di lavoro e studio condividono i fini associativi;

  2. 2)  Soci Onorari, ovvero: persone alle quali, per particolari meriti, è conferita l’adesione associativa onoraria mediante deliberazione del Consiglio Direttivo;

  3. 3)  Collaboratori esterni: infermieri, professionisti della salute e formatori che vogliano contribuire alla crescita del sodalizio e al conseguimento dei fini statutari della stessa;

  4. 4)  Soci Sostenitori, ovvero: Enti ed organizzazioni (pubblici e/o privati) i cui fini risultano in sintonia con quelli dell’Associazione.

Da evidenziare che:

  1. 1)  solo i Soci Ordinari sono elettori e sono eleggibili;

  2. 2)  i Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, il cui importo

    è fissato ogni anno dal Consiglio Direttivo;

  3. 3)  i Soci Sostenitori contribuiscono, mediante elargizioni liberali, a finanziare le attività

    associative;

  4. 4)  si cessa di essere Socio Ordinario a seguito di:

  • dimissioni a mezzo di lettera o e-mail PEC inviate alla scadenza del periodo relativo alla quota associativa regolarmente pagata;

  • morosità nei pagamenti della quota associativa annuale;

  • decisione del Consiglio Direttivo a seguito di comportamenti contrari alle norme

    deontologiche professionali o alle leggi dello Stato;

5) i Soci Onorari e Sostenitori cessano di essere tali a seguito di deliberazioni del Consiglio Direttivo o comunque per comportamenti contrari alle leggi dello Stato.

L’Assemblea dei Soci può essere:

1) ordinaria;
2) straordinaria.

Art. 8

L’Assemblea dei Soci

L’Assemblea ordinaria dei Soci, convocata dal Consiglio Direttivo e comunicata ai Soci almeno 30 giorni prima della sua effettuazione con i mezzi che il Consiglio Direttivo ritiene opportuni, si riunisce nel primo semestre di ogni anno presso la sede sociale o in latra località da indicarsi nell’avviso di convocazione.

Le assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, ovvero su richiesta di almeno il 10% degli iscritti.

Le modalità per la convocazione sono le stesse dell’Assemblea Ordinaria. Art. 9

Chi può intervenire all’Assemblea dei Soci?

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci, in sede deliberante hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative. Ciascun Socio può rappresentare al massimo due soci, purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue convocazioni è necessaria, in prima convocazione la presenza di Soci e/o deleghe pari ad almeno il 505 più uno degli iscritti.

In caso di assenza del quorum, l’assemblea si considera riconvocata in seconda convocazione in data non successiva al 30° giorno; la data deve essere indicata nella lettera di convocazione. Per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione è necessario un numero di presenti almeno pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo e le deliberazioni si votano a maggioranza.

Art. 10

L’elezione degli organi dirigenziali?

L’Assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un Presidente ed un Segretario. Il Segretario provvede a redigere il verbale delle deliberazioni. Tale verbale deve essere sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario stesso.

L’Assemblea dei Soci:

Art. 11

Cosa fa l’Assemblea dei Soci?

  1. 1)  elegge il Consiglio Direttivo alla scadenza del mandato;

  2. 2)  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

  3. 3)  ratifica l’eventuale modifica dell’importo della quota associativa;

  4. 4)  discute e delibera sugli argomenti messi all’ordine del giorno e relativi alle attività

    dell’Associazione;

  5. 5)  elegge la Commissione Elettorale per il rinnovo delle cariche;

  6. 6)  approva la nomina dei Presidenti Onorari dell’Associazione.

    Art. 12

    Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dall’Ufficio di Presidenza e dai Delegati Regionali.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti.
In caso di dimissioni o decesso dei componenti prima della scadenza del mandato, l’Ufficio di Presidenza provvede alla loro sostituzione.
I componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei componenti si riduca a meno di due terzi, l’intero Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e deve essere rinnovato. Tutte le cariche sono da considerarsi a titolo gratuito.

Art. 13

Cosa fa il Consiglio Direttivo?

Il Consiglio Direttivo decide i criteri e le iniziative da assumere per conseguire i fini associativi, le linee programmatiche dell’Associazione, l’amministrazione ordinaria e straordinaria.

Nello specifico:

  1. 1)  fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione ed effettua i relativi controlli;

  2. 2)  decide sugli investimenti patrimoniali;

  3. 3)  stabilisce l’importo della quota associativa annuale;

  4. 4)  delibera l’ammissione dei Soci onorari e sostenitori;

  5. 5)  decide sulle attività e le iniziative dell’Associazione;

  6. 6)  approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da presentare all’Assemblea dei

    Soci;

  7. 7)  stabilisce le prestazioni di servizio a Soci o terzi, le relative norme e modalità di

    adempimento;

  8. 8)  conferisce e revoca procure;

  9. 9)  nomina il Direttore della Rivista che fa parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo;

10) approva le norme che regolamentano il proprio funzionamento; 11) opera per il buon nome del sodalizio;
12) nomina eventuali

Art. 14

L’Ufficio di Presidenza

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno l’Ufficio di Presidenza che rimane in carica per l’intero mandato del Consiglio.

L’Ufficio di Presidenza è composto:

  1. 1)  Presidente;

  2. 2)  Vice-Presidente;

  3. 3)  Segretario;

  4. 4)  Tesoriere;

  5. 5)  tre Consiglieri;

  6. 6)  Direttore della Rivista e/o Addetto Stampa.

 

Il Consiglio Direttivo si riunisce su richiesta del Presidente e/o su richiesta di un quarto dei componenti almeno ogni tre mesi. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare i Presidenti Onorari.

Art. 15

Decisioni a maggioranza

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. Il numero legale delle presenze per le sedute deliberanti è fissato nel 50% più uno dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 16

Rappresentanza legale

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione. Il Presidente firma gli atti deliberativi dell’Associazione.

Nello specifico:

  1. 1)  rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, di fronte a terzi ed in giudizio;

  2. 2)  presiede l’Ufficio di Presidenza ed il Consiglio Direttivo;

  3. 3)  rappresenta ufficialmente l’Associazione nei confronti delle istituzioni nazionali e con

    il Responsabile delle Relazioni con l’Estero nei confronti delle Associazioni Europea e

    Mondiale;

  4. 4)  garantisce la corretta amministrazione del sodalizio;

  5. 5)  partecipa, in qualità di responsabile editoriale, alle riunioni di redazione della rivista e

    del sito internet, contribuendo al perseguimento delle linee editoriali;

  6. 6)  adotta provvedimenti con carattere d’urgenza, presentandoli per la ratifica alla seduta

    successiva del Consiglio Direttivo.
    Art. 17

    Il Segretario di Redazione

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore della Rivista – Addetto stampa, nomina il Segretario di Redazione, nonché eventuali responsabili di area e delle pubblicazioni dell’Associazione (in digitale e in cartaceo). Tali soggetti possono partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo e possono esprimere pareri.

Art. 18

Il patrimonio di AssoCare

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
1) quote associative annuali proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o terzi

  1. 2)  contributi volontari, lasciti, donazioni, raccolta fondi e sponsorizzazioni per progetti, eventi, convegni ed iniziative culturali e promozionali favorenti gli scopi statutari;

  2. 3)  quote annuali per abbonamenti alla rivista o pubblicazioni dell’Associazione;

  3. 4)  altre forme finanziamento permesse dalle normative in vigore in Italia e nei Paesi

    esteri dove eventualmente opererà AssoCare.

Tutte le risorse finanziarie e patrimoniali non possono essere assolutamente devolute ai Soci e ad alcun membro dell’Associazione, ma dovranno essere re-investiti per il soddisfacimento dei dettami statutari o donati ad Enti senza fine di lucro.

Art. 19

Bilancio di previsione

Prima del 31 dicembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote associative per l’anno successivo; alla scadenza dell’anno economico approva il conto consuntivo.

Art. 20

Utilizzo dei fondi associativi

L’Associazione, per assolvere i propri fini, utilizza i proventi di cui all’art. 18. Art. 21

Rinnovo delle Cariche Associative

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti tra i Soci Ordinari che si presentano come candidati fino ad un’ora prima dell’apertura del seggio elettorale.

I nominativi dei candidati vengono resi pubblici attraverso l’affissione di una lista posta presso i locali del seggio elettorale. Per l’elezione del Consiglio Direttivo si fa uso di una scheda suddivisa in due sezioni, una dedicata all’elezione dei Delegati Regionali, l’altra dedicata all’elezione degli altri componenti.

La scheda deve essere contrassegnata con timbro dell’Associazione e firma del Presidente del seggio. La scheda deve essere riconsegnata ripiegata un quattro.

Art. 22

Commissione elettorale per il rinnovo delle Cariche Associative

La commissione elettorale si compone di un presidente e due scrutatori.
Il voto si esprime scrivendo con una penne i nominativi dei candidati prescelti.

Possono essere espresse una sola preferenza per il delegato regionale e fino a tre preferenze per i restanti componenti del Consiglio Direttiv

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Terminate le operazioni di voto, il Presidente e gli scrutatori procedono: allo spoglio delle schede annotando i voti validi assegnati ad ogni candidato al conteggio finale, stilando la graduatoria finale

Art. 23

I verbali per il rinnovo delle Cariche Sociali

Il Presidente del seggio, al termine delle operazioni di scrutinio, redige il verbale che deve essere sottoscritto congiuntamente agli scrutatori.

Il Presidente del seggio proclama immediatamente il risultato. Art. 24

Si può rifiutare l’incarico anche se eletti?

Gli eletti che per qualsivoglia ragione non accettano la carica possono essere sostituiti subito dopo l’elezione dagli eletti che seguono nella graduatoria dei voti conseguiti, fino al raggiungimento del numero dei componenti.

art. 25

Disposizioni finali

Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si osservano le disposizioni del Codice Civile.

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