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Una sentenza destinata a fare scuola quella ottenuta da due infermieri del Presidio Ospedaliero di Francavilla Fontana (ASL Brindisi). Grazie all’azione legale promossa dalla FP CGIL di Brindisi, i professionisti hanno ottenuto il riconoscimento economico dei buoni pasto, negati per anni sulla base di un’interpretazione restrittiva della normativa regionale pugliese.
La vittoria non è solo simbolica: i lavoratori riceveranno gli arretrati dal 2015 a oggi, vedendosi riconosciuto un diritto che era stato sistematicamente calpestato.
Il braccio di ferro legale: dal 2015 al trionfo in tribunale.
Il successo porta la firma delle avvocatesse Tonia D’Oronzo e Alessandra Portaluri, supportate dal Segretario nazionale Luciano Quarta. La vicenda mette in luce una discrepanza macroscopica tra la prassi amministrativa e il diritto del lavoro:
- Il blocco normativo: Per anni, la Legge Regionale n. 1/2008 è stata utilizzata come scudo dalle amministrazioni per negare il beneficio.
- La svolta della Cassazione: La difesa ha puntato con forza sull’ordinanza della Cassazione (come la n. 25525/2025), che ha ribadito la natura assistenziale del buono pasto.
- Il confronto sindacale: Un dettaglio non trascurabile emerge dalla cronaca sindacale: pochi giorni prima della sentenza, pretese analoghe avanzate da altre sigle (CISL e FIALS) erano state rigettate, confermando la solidità della strategia legale adottata dalla FP CGIL.
Perché è una sentenza “apripista”?
Il caso dell’ASL Brindisi solleva il velo su una criticità sistemica del CCNL Sanità. Negli ospedali, la continuità assistenziale (turni h24 in reparti critici come Terapie Intensive o Pronto Soccorso) rende spesso impossibile l’abbandono del reparto per la pausa mensa.
Fino ad oggi, molte amministrazioni sostenevano che se l’infermiere non poteva “fisicamente” fare la pausa, perdeva il diritto al pasto. La giurisprudenza recente ribalta questo paradigma: se l’azienda non garantisce il servizio mensa o la possibilità di fruirne, l’indennità sostitutiva (buono pasto) è dovuta.
I punti chiave del diritto alla pausa:
- D.Lgs 66/2003: Il lavoratore ha diritto a una pausa se l’orario eccede le 6 ore consecutive.
- Recupero psicofisico: La pausa non è un “premio”, ma una misura di sicurezza per prevenire il rischio clinico e infortunistico.
- Prescrizione decennale: La vittoria a Brindisi conferma che è possibile recuperare gli arretrati fino a 10 anni (dal 2015), un impatto economico rilevante per le aziende sanitarie.
”Questa sentenza trasforma la vertenzialità in un obbligo di negoziazione per le ASL: il diritto al ristoro non è negoziabile.”
Verso un nuovo modello organizzativo.
La gestione dei buoni pasto non può più essere un terreno di scontro burocratico. Questa vittoria impone alle Aziende Ospedaliere un passaggio ineludibile: passare dalla resistenza giudiziaria alla negoziazione transattiva. Per i 30.000 infermieri della regione e per i colleghi di tutta Italia, il messaggio è chiaro: il tempo di lavoro e il diritto alla salute del lavoratore sono facce della stessa medaglia che garantisce la sicurezza delle cure.

