Con l’imminente introduzione della figura dell’assistente infermiere, il dibattito si è rapidamente acceso. Tuttavia, insieme all’attenzione, si è diffusa anche una notevole confusione, spesso alimentata da informazioni imprecise o semplificazioni fuorvianti. È quindi necessario riportare il confronto su basi corrette, distinguendo ruoli, competenze e responsabilità.
Assistente infermiere e OSS: due figure diverse.
Uno degli equivoci più comuni è l’assimilazione dell’assistente infermiere all’OSS (Operatore Socio Sanitario). Si tratta però di due figure profondamente diverse per formazione, collocazione e funzione.
L’OSS è disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, che ne definisce un profilo nazionale e un percorso formativo di 1.000 ore. Opera sia in ambito sociale sia sanitario, con attività che includono l’igiene e la cura della persona, il supporto nelle attività quotidiane, la mobilizzazione, l’assistenza nelle funzioni eliminatorie e il sostegno relazionale. Può lavorare in contesti domiciliari, residenziali e ospedalieri, ma sempre sotto supervisione e senza essere parte integrante della filiera infermieristica.
L’assistente infermiere, invece, è una figura di più recente introduzione, prevista dal DM 2 aprile 2025, n. 66. È pensato per operare esclusivamente in ambito sanitario, a stretto contatto con l’infermiere, con una formazione mirata e un ambito operativo più circoscritto. Le sue attività riguardano l’assistenza di base direttamente connessa al percorso di cura infermieristico: igiene della persona, supporto alla mobilizzazione e all’alimentazione, rilevazione dei parametri vitali in pazienti stabili, assistenza nelle funzioni eliminatorie.
La differenza sostanziale è quindi duplice:
- l’OSS ha una funzione trasversale tra sociale e sanitario;
- l’assistente infermiere è una figura di supporto specifico all’infermiere nel contesto clinico.
In entrambi i casi, resta fermo un principio fondamentale: la responsabilità penale è personale, come sancito dall’art. 27 della Costituzione. Nessun professionista può essere chiamato a rispondere per atti compiuti autonomamente da altri.
L’assistente infermiere non sostituisce l’infermiere.
Un’altra convinzione errata è che l’assistente infermiere possa sostituire l’infermiere. Questa affermazione non ha alcun fondamento.
L’assistente infermiere opera sotto la supervisione dell’infermiere laureato e svolge esclusivamente attività di assistenza di base. Non può in alcun modo eseguire atti propri della professione infermieristica, come:
- la somministrazione di farmaci,
- la gestione di presidi invasivi,
- la valutazione clinica autonoma.
Il suo ruolo è quindi complementare, non sostitutivo. Serve a supportare l’infermiere, non a rimpiazzarlo.
Il nodo della delega: attenzione ai rischi.
Un aspetto particolarmente delicato riguarda la possibilità che vengano attribuiti all’assistente infermiere compiti non previsti dal suo profilo.
Se un infermiere assegna attività che esulano dalle competenze dell’assistente, risponde del proprio atto di delega, non dell’atto eseguito dall’altro. La delega, infatti, per essere giuridicamente valida, deve rispettare requisiti stringenti previsti dal D.Lgs. 81/2008:
- forma scritta,
- data certa,
- accettazione scritta del delegato,
- adeguata competenza professionale del delegato.
Nella pratica, questo tipo di formalizzazione è raro. Il rischio è quindi concreto: sia per chi assegna impropriamente compiti, sia per chi li accetta.
Esercizio abusivo di professione: un rischio reale.
L’assistente infermiere che svolga attività riservate alla professione infermieristica può incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione, previsto dall’art. 348 del codice penale.
Si tratta di un aspetto tutt’altro che teorico, che richiama alla responsabilità individuale di ogni operatore.
L’introduzione dell’assistente infermiere rappresenta un cambiamento organizzativo importante, ma non rivoluziona né sostituisce le competenze infermieristiche.
Per evitare fraintendimenti e rischi legali è essenziale:
- rispettare i confini tra i diversi profili professionali;
- organizzare il lavoro in modo coerente con le competenze;
- mantenere chiara la responsabilità individuale.
Solo così sarà possibile valorizzare davvero questa nuova figura, senza compromettere la sicurezza dei pazienti né la tutela dei professionisti.
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